Mancata pubblicità dell’istanza per stazione radio base e vizio insanabile (TAR Puglia n. 1447 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di autorizzazione all’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, la pubblicizzazione dell’istanza imposta dall’art. 87, comma 4, del D. lgs. n. 259/2003 non costituisce un adempimento meramente formale, ma è funzionale all’attuazione del principio di democraticità del processo decisionale. In assenza di specifiche prescrizioni sulle modalità, l’Amministrazione deve prediligere quella più idonea a rendere nota ai cittadini la pendenza del procedimento; non è sufficiente la sola pubblicazione sull’albo pretorio, perché non assicura la conoscibilità all’esterno degli uffici comunali. L’omissione della pubblicità non è sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, non potendosi formulare una prognosi postuma sugli apporti partecipativi che le forme pubblicitarie avrebbero garantito. Il vizio impone la regressione del procedimento e la riedizione del potere amministrativo.

Il Fatto

Una società di telefonia mobile ha chiesto al Comune di Pulsano, ai sensi degli artt. 44 e 49 del D. lgs. n. 259/2003, l’autorizzazione per installare una stazione radio base per rete mobile su un terreno individuato in catasto. All’esito della conferenza di servizi semplificata e asincrona, il Comune ha adottato la determinazione n. 96 del 30.1.2024, di conclusione positiva, e ha poi rilasciato il provvedimento autorizzativo unico n. 1 dell’11.3.2024.

La ricorrente, proprietaria di una villetta a due piani con doppio accesso, uno dei quali insistente sulla stessa via dell’impianto e a cinque metri dal terreno interessato, ha impugnato i due provvedimenti davanti al TAR Puglia. Il Comune non si è costituito. La controinteressata ha eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione e l’insussistenza dell’interesse ad agire. In sede cautelare il Tribunale ha accordato la sospensiva con ordinanza n. 317 del 20.5.2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto inammissibile la memoria depositata dalla ricorrente il 12.11.2024, perché depositata oltre i termini dell’art. 73 c.p.a. Passa poi all’eccezione di rito della controinteressata e la respinge: le circostanze allegate dalla ricorrente non sono state contestate e devono ritenersi pacifiche. L’estrema vicinitas della proprietà rispetto all’area dell’impianto fonda la legittimazione; la distanza limitatissima comprova un interesse personale, attuale e concreto, giacché la collocazione di una stazione radio base di quelle caratteristiche incide negativamente sul valore dell’immobile e sulla sua appetibilità di mercato.

Nel merito, il primo motivo è accolto. L’art. 87, comma 4, del D. lgs. n. 259/2003 — oggi art. 44, comma 5, del medesimo decreto — impone allo sportello locale di pubblicizzare l’istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto. La ratio è consentire la più ampia partecipazione al procedimento sulla localizzazione dell’infrastruttura. In mancanza di prescrizioni specifiche, l’Amministrazione deve scegliere la forma pubblicitaria più idonea nel caso concreto. La sola pubblicazione sull’albo pretorio non basta, perché non agevola l’individuazione del procedimento né la consultazione degli atti (richiamati T.A.R. Liguria, Sez. I, n. 198/2016 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 1773/2005).

Nel caso concreto non risulta alcuna evidenza che il Comune abbia informato la popolazione dell’istanza, neppure mediante pubblicazione sull’albo pretorio (per un caso analogo, T.A.R. Campania, Sez. VII, n. 7430/2018). Il Collegio esclude la sanatoria ex art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990: la pubblicizzazione è funzionale a un principio di democraticità che non tollera deroghe, né è possibile una prognosi postuma sugli apporti partecipativi. Nella stessa direzione militano le modifiche del D.L. n. 76 del 2020, convertito con l. n. 120/2020, che hanno limitato la portata dell’art. 21-octies in caso di violazione del contraddittorio (cfr. T.A.R. Campania, Sez. VII, n. 3278/2021).

L’accoglimento del primo motivo assorbe le ulteriori doglianze: il vizio riscontrato impone una regressione ab initio del procedimento e la riedizione del potere, anche per l’attività istruttoria. Gli atti impugnati sono annullati. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune e della società, liquidate in euro 2.000,00 per ciascuna parte, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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