Sopravvenuto difetto di interesse: improcedibilità per adesione ai percorsi INDIRE (TAR Lazio n. 12906 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta la improcedibilità del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. In tale evenienza, in omaggio al principio dispositivo, il giudice non può decidere la controversia nel merito, dovendosi limitare a dichiarare l’improcedibilità. La compensazione delle spese di lite è giustificata dall’esito in rito del giudizio.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno conseguito in Spagna, nonché il parere negativo reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul corso frequentato presso un ateneo spagnolo. Con dichiarazione depositata il 27 maggio 2026, la difesa di parte ricorrente ha rappresentato che la propria assistita non aveva più interesse al ricorso, avendo aderito ai percorsi “INDIRE” di cui al Decreto Interministeriale n. 77/2025, previa rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha rilevato che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, resa dalla difesa di parte ricorrente, impone una declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La circostanza che l’amministrazione resistente risulti costituita in giudizio non osta alla definizione in rito della controversia, atteso che la manifestazione di volontà della parte di non coltivare più l’impugnazione è sufficiente a determinare l’improcedibilità.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza univoca secondo cui la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso, non potendo il giudice – in omaggio al principio dispositivo – decidere la controversia nel merito. In tal senso depongono i precedenti del Consiglio di Stato richiamati in motivazione, da ultimo Sez. VII n. 671 del 2022 e Sez. III n. 3981 del 2021.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione in ragione della peculiarità dell’esito in rito del giudizio, determinato da una scelta processuale sopravvenuta della ricorrente legata all’adesione a un diverso percorso di formazione abilitante. La decisione finale è stata pertanto di declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
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Nota della Redazione
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