Occupazione illegittima e acquisizione sanante non sostituibile dal giudice (TAR Sardegna n. 302 del 17.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di occupazione senza titolo di fondo privato preordinata all’espropriazione, il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio del potere discrezionale di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 e non può, pertanto, condannare l’ente al risarcimento del danno in luogo dell’adozione del provvedimento. Sussiste in capo all’amministrazione un obbligo di provvedere sull’istanza del proprietario, volta a sollecitare l’acquisizione sanante ovvero la restituzione del bene, ferma restando la discrezionalità della valutazione sul merito. Le controversie relative al quantum del risarcimento o dell’indennità spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella del giudice amministrativo.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un fondo, adivano il Tribunale civile dopo che la Comunità Montana aveva realizzato sul loro terreno una strada in calcestruzzo, piazzole, sottopassaggi e accessi laterali, oltre a scavi per il prelievo di materiale, senza decreto di esproprio. Chiedevano il risarcimento del danno per occupazione illegittima e la rimozione dei materiali di risulta.
Il Tribunale civile, con sentenza del 2019, declinava la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ravvisando una dichiarazione di pubblica utilità implicita nell’approvazione dei progetti. I ricorrenti riproponevano quindi il giudizio dinanzi al TAR ai sensi dell’art. 11 c.p.a., chiedendo in via principale il risarcimento e in via subordinata l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma in via preliminare la propria giurisdizione, richiamando l’orientamento secondo cui le controversie risarcitorie relative a occupazioni illegittime realizzate in presenza di un concreto esercizio del potere rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass. Sez. Un. n. 26033 del 2022).
Quanto alla dichiarazione di pubblica utilità, il TAR ritiene che essa fosse già configurabile come implicita nell’approvazione del progetto definitivo, meccanismo affermatosi nel precedente diritto vivente (Cass. n. 6546 del 1993; Cons. Stato del 1991), e che la normativa successiva si sia limitata a recepirlo. Il procedimento ablatorio è però rimasto privo di conclusione per mancata adozione del decreto di esproprio.
Il ricorso è dichiarato inammissibile per la parte relativa ai mappali acquistati da un terzo, divenuto controinteressato e non destinatario della notifica; resta ammissibile per il mappale di cui i ricorrenti sono ancora proprietari. L’accordo endoprocedimentale invocato dall’ente non vale a trasferire la proprietà, perché sottoscritto da uno solo dei comproprietari e qualificato come preliminare.
Nel merito, la domanda principale di risarcimento è respinta: il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Richiamata l’Adunanza Plenaria n. 4 del 2020, il Collegio afferma l’obbligo di provvedere ex art. 2 legge n. 241/1990 sull’istanza del proprietario.
È invece accolta la domanda subordinata: la Comunità Montana è condannata ad adottare un provvedimento espresso e motivato entro sessanta giorni, scegliendo tra acquisizione sanante e restituzione con rimessione in pristino. Sulla domanda riconvenzionale di compensazione è dichiarato il difetto di giurisdizione, spettando al giudice ordinario ogni questione sul quantum (Cass. Sez. Un. n. 20691 del 2021; Cons. Stato n. 6074 del 2019). Spese compensate.
Nota della Redazione
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