Concentrazioni: sindacato giurisdizionale limitato all’illogicità manifesta (TAR Lazio n. 10695 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di controllo delle concentrazioni, il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio della discrezionalità tecnica dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato non è sostitutivo, ma è limitato alla verifica della correttezza del procedimento, dell’esattezza materiale dei fatti e dell’assenza di errori manifesti di valutazione o di sviamento di potere. La valutazione prognostica degli effetti di un’operazione di concentrazione, inclusi quelli orizzontali, verticali e conglomerali, deve essere ancorata ai dati istruttori e può essere censurata solo ove risulti abnorme, manifestamente illogica o frutto di travisamento. Il giudice non può sostituire le proprie valutazioni, anche opinabili, a quelle dell’Autorità, in coerenza con il principio costituzionale di separazione dei poteri.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di telecomunicazioni, ha impugnato il provvedimento con cui l’AGCM ha deliberato di non avviare l’istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 4, della legge n. 287/1990 in relazione all’operazione di concentrazione volta a far acquisire a Poste Italiane il controllo esclusivo di TIM. L’Autorità aveva ritenuto l’operazione inidonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza nei mercati interessati. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 6 della legge n. 287/1990, nonché l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza e contraddittorietà con precedenti provvedimenti, con specifico riguardo alla valutazione degli effetti verticali e conglomerali della concentrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto l’atto gravato frutto di una ponderata spendita del potere tecnico-discrezionale dell’Autorità, privo dei profili di illogicità e travisamento denunciati. Con riferimento agli effetti orizzontali nel mercato della telefonia fissa al dettaglio, il Collegio ha evidenziato che l’incremento della quota di mercato di TIM sarebbe stato del tutto marginale, in un contesto di progressivo indebolimento del potere di mercato dell’impresa, attestato dalla costante contrazione della clientela e dalla cessione della rete di accesso in favore di FiberCop, nonché dall’avvenuta perdita della leadership di mercato a seguito della fusione tra Fastweb e Vodafone Italia.
Quanto agli effetti verticali, la Corte ha condiviso la valutazione dell’Autorità circa la recessività del canale fisico di vendita, valorizzando il dato secondo cui le attivazioni tramite canale digitale rappresentavano ormai quasi la metà del totale, e che i punti vendita multimarca risultano assimilabili al canale digitale. L’accesso alla capillare rete di sportelli di Poste non è stato ritenuto idoneo ad avvantaggiare in misura apprezzabile l’operatore, come dimostrato dalla trascurabile quota di mercato raggiunta da Poste nel settore della telefonia fissa sin dal 2017.
Il Collegio ha poi escluso la denunciata contraddittorietà con precedenti provvedimenti dell’Autorità, rilevando l’ontologica diversità delle fattispecie considerate e rammentando che le autorità di concorrenza non possono ritenersi vincolate in ogni tempo dalle valutazioni precedentemente operate, dovendo svolgere un’analisi individuale delle circostanze di ciascuna fattispecie.
In relazione agli effetti conglomerali, il TAR ha ritenuto congrua l’analisi dell’Autorità, che ha applicato il test previsto dagli Orientamenti comunitari sulle concentrazioni non orizzontali, verificando la capacità e l’incentivo alla preclusione, nonché i possibili effetti restrittivi. I dati relativi alla scarsa propensione della clientela di Poste a sottoscrivere offerte integrate e le dichiarazioni al mercato circa l’assenza di piani di offerte in bundle con servizi TIM per l’intera durata del piano industriale hanno eliminato in radice i paventati rischi concorrenziali.
Da ultimo, il Collegio ha ribadito i limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità sulle valutazioni tecniche dell’Autorità, che incontra il solo limite della manifesta illogicità e dell’abnormità, non potendo il giudice sostituire le proprie valutazioni, anche opinabili, a quelle dell’amministrazione, né essendo finalizzato il controllo a incrementare la concorrenza futura, ma a evitare che l’attuale assetto concorrenziale venga pregiudicato. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese nei confronti dell’Autorità.
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Nota della Redazione
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