Diffida a provvedere non riapre i termini dell’azione avverso il silenzio (TAR Sicilia n. 2512 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La diffida con cui l’interessato sollecita l’Amministrazione a concludere un procedimento già pendente ha contenuto meramente sollecitatorio e non integra una nuova istanza di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm.. Ne consegue che essa non fa decorrere ex novo il termine per la conclusione del procedimento e non consente di superare la decadenza annuale per la proposizione dell’azione avverso il silenzio. Una lettura contraria priverebbe di rilievo giuridico il termine e consentirebbe all’interessato di procrastinare ad libitum la decadenza mediante successive diffide, in contrasto con le esigenze di certezza del diritto. Ove la diffida sia qualificata come nuova istanza, deve comunque essere riferita a un procedimento del tutto nuovo e autonomo.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato in data 21 luglio 2022 istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto agrovoltaico di potenza pari a 12,992 MW e delle relative opere di connessione, da realizzarsi nel comune di Nicosia. Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato l’avviso al pubblico in data 6 aprile 2023 e la fase di consultazione si è chiusa il 6 maggio 2023. Da quel momento il procedimento è rimasto in stallo, in attesa del parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.
Dopo una diffida trasmessa in data 3 marzo 2025, la società ha proposto ricorso, notificato il 28 marzo 2025 e depositato il 2 aprile 2025, per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna dell’Amministrazione a provvedere ai sensi dell’art. 25 d.lgs. n. 152/2006. Il Collegio ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., possibili profili di irricevibilità per superamento del termine annuale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha individuato il termine di conclusione del procedimento nella disciplina dell’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006, che scandisce in trenta e centotrenta giorni gli adempimenti della Commissione e in ulteriori trenta giorni l’adozione del provvedimento di VIA da parte del direttore generale. Sulla base della stessa tempistica indicata dalla parte, il termine è scaduto il 14 agosto 2023, mentre il ricorso è stato notificato solo il 28 marzo 2025.
Il Tribunale ha quindi applicato l’art. 31, comma 2, cod. proc. amm., che consente di agire fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Il ricorso risulta proposto ben oltre tale limite, con conseguente irricevibilità.
La difesa della ricorrente ha sostenuto che la diffida del 3 marzo 2025 valesse come nuova istanza idonea a far decorrere un nuovo termine. Il Collegio ha respinto la tesi, richiamando Cons. Stato, sez. IV, 21 febbraio 2025, n. 1469: perché la diffida operi come nuova istanza è necessario che contenga una richiesta di riapertura del procedimento e non un mero sollecito. Nel caso concreto la missiva aveva contenuto meramente sollecitatorio e non poteva quindi riaprire i termini.
Il Collegio ha aggiunto che la riproponibilità dell’istanza prevista dalla norma implica l’apertura di un procedimento del tutto nuovo, non sostituibile da un invito a provvedere sull’originaria richiesta, secondo l’insegnamento di TAR Sicilia, Catania, sez. I, 5 settembre 2024, n. 2983. Una diversa lettura si risolverebbe in una sostanziale abrogazione del termine per agire, consentendone l’elusione mediante diffide dilatorie, in contrasto con la ratio di certezza delle situazioni giuridiche.
In via subordinata, il Tribunale ha osservato che, anche qualificando la diffida come nuova istanza, il ricorso sarebbe stato inammissibile: né alla notifica del 28 marzo 2025 né alla camera di consiglio del 16 luglio 2025 si era formato un nuovo silenzio inadempimento, poiché la diffida fa decorrere ex novo i termini del procedimento. L’esito in rito, unito alla limitata attività difensiva delle resistenti, ha giustificato la compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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