Censura sul DEA di II livello inconferente rispetto alla rete ospedaliera Covid (TAR Lombardia n. 2982 del 30.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli standard qualitativi fissati dal d.m. n. 70/2015 per l’individuazione dei DEA di II livello non costituiscono parametro di legittimità di un provvedimento regionale che si limiti a ripristinare l’assetto ordinario delle funzioni ospedaliere dopo la fase acuta dell’emergenza pandemica. Le delibere assunte per fronteggiare l’epidemia da Covid-19 hanno natura provvisoria e sono per definizione destinate a essere aggiornate e modificate con l’evolversi della situazione sanitaria. La qualifica di DEA di II livello richiede un’individuazione espressa e non può essere conseguita di fatto per effetto dell’attivazione temporanea di una unità operativa. Le censure costruite su una diversa ricostruzione della portata dell’atto impugnato sono pertanto inconferenti.

Il Fatto

Un’associazione sindacale di dirigenti medici della Lombardia ha impugnato la DGR n. XI/5107 del 26 luglio 2021, con la quale la Regione è intervenuta sulla rimodulazione organizzativa della rete trauma maggiore del territorio dell’ATS Montagna. Secondo la ricorrente, la delibera avrebbe spostato tre alte specialità – neurochirurgia, chirurgia toracica e chirurgia vascolare – dall’ospedale di Sondrio a quello di Sondalo, compromettendo la funzione di DEA di II livello che il primo presidio avrebbe conseguito di fatto nel 2020.

La ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 32 Cost., dei principi di efficacia e appropriatezza, del d.m. n. 70/2015 e del punto 2.4 del relativo allegato, oltre a eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, contraddittorietà e illogicità. La Regione e i Comuni intervenuti hanno eccepito il difetto di legittimazione e di interesse, chiedendo comunque il rigetto nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla qualificazione dei DEA di II livello, che completano la rete dell’emergenza assicurando le funzioni di più alta qualificazione, tra cui neurochirurgia, chirurgia toracica e vascolare. Gli standard sono fissati dal d.m. n. 70/2015, che demanda alle regioni di definirne i requisiti e di individuare i presidi sede di DEA. In Lombardia vi ha provveduto la DGR n. XI/1179/2019, che per la Valtellina ha previsto un DEA in deroga al requisito dimensionale, rinviando a successive determinazioni la sua identificazione.

Il Collegio rileva che il DEA di II livello della Valtellina non è stato ancora individuato. Lo studio del Politecnico di Milano e dell’ATS Montagna si è concluso con la proposta di istituirlo presso l’ospedale di Sondrio, ma la DGR n. XI/1179/2019 non conteneva alcuna accettazione preventiva di tale esito, né questo è stato ratificato da provvedimenti successivi.

Quanto alla DGR n. XI/3115/2020, la sua collocazione è integralmente emergenziale. Durante la pandemia la Regione aveva destinato l’ospedale di Sondalo alla cura dei malati di Covid-19, sospendendone la funzione di centro trauma di zona con neurochirurgia, e aveva attivato la neurochirurgia d’urgenza a Sondrio in via provvisoria. L’atto non costituisce misura attuativa della riorganizzazione della rete e non concorre a individuare il DEA.

In modo speculare, la DGR n. XI/5107/2021, adottata a fronte del rallentamento dei contagi, si limita a ripristinare i ruoli originari dei due presidi, senza incidere su chirurgia vascolare e toracica. Il Tribunale esclude perciò che l’ospedale di Sondrio avesse conseguito di fatto la qualifica di DEA di II livello, non essendo sufficiente l’attività svolta in temporanea sostituzione. Le censure, tutte improntate agli standard del d.m. n. 70/2015, risultano inconferenti rispetto alla reale portata dell’atto.

Il Collegio aggiunge che la delibera costituisce effettiva rivalutazione delle scelte precedenti, ma ciò è coerente con la natura provvisoria degli atti emergenziali. La motivazione enuncia puntualmente le ragioni del superamento, richiamando l’andamento dell’evoluzione epidemiologica e l’esigenza di commisurare l’offerta alla domanda reale. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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