Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e soccombenza virtuale sulle spese (TAR Lazio n. 16185 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente, derivante dal consolidarsi di una pronuncia di appello che abbia definito le medesime questioni, impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto dell’interesse. La declaratoria di improcedibilità non comporta automaticamente la compensazione delle spese: quando dagli atti emerga con evidenza la soccombenza virtuale del ricorrente e le parti intimate si siano costituite svolgendo articolata attività difensiva, il giudice deve riconoscere a favore di queste ultime il rimborso delle spese di lite. La regola processuale trova applicazione anche quando la definizione favorevole dell’appello sia intervenuta nelle more del giudizio di primo grado ancora pendente. Il criterio della soccombenza virtuale opera come parametro di liquidazione, fondato sulle pregresse pronunce intervenute tra le parti.

Il Fatto

Il Ministero della Difesa aveva indetto una procedura telematica aperta per l’affidamento dei lavori di consolidamento, miglioramento sismico e riqualificazione funzionale ed edile della palazzina di alloggi di servizio presso la Città Militare della Cecchignola in Roma. L’aggiudicazione era stata disposta in favore del raggruppamento capeggiato da Sud Montaggi. Con sentenza n. 2445 del 9 febbraio 2026 il TAR Lazio, Sezione Prima Bis, aveva accolto il ricorso del concorrente Consorzio Vitruvio, ritenendo fondata la censura sulla carenza di qualificazione del raggruppamento aggiudicatario nella categoria scorporabile OS6 e illegittimo il soccorso istruttorio disposto per integrare la dichiarazione di subappalto necessario.

In esecuzione di tale sentenza il Ministero ha annullato l’aggiudicazione ed escluso il raggruppamento, aggiudicando la gara al Consorzio Vitruvio. Sud Montaggi ha impugnato dinanzi al TAR la determina di esecuzione e la nuova aggiudicazione, proponendo poi motivi aggiunti. Nel frattempo il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6400 del 6 agosto 2026, ha respinto l’appello proposto dalla stessa società contro la sentenza di primo grado.

La Motivazione della Corte

Alla luce dell’esito dell’appello, il ricorrente ha dichiarato con atto del 31 agosto 2026 di non avere più interesse al ricorso, essendosi il Consiglio di Stato pronunciato sulle medesime questioni dedotte in primo grado, e ha domandato la compensazione delle spese di lite.

Il Collegio, richiamati gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm., ha dichiarato il gravame improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il circuito processuale è lineare: la pronuncia di appello ha definito le questioni oggetto dei motivi di impugnazione, rendendo priva di utilità la decisione del giudice di primo grado sulla determina di esecuzione e sulla nuova aggiudicazione.

Il punto qualificante della decisione riguarda il governo delle spese. La richiesta di compensazione non è stata accolta. Il Collegio ha rilevato che sia il Consorzio Stabile Vitruvio sia il Ministero della Difesa si erano costituiti e avevano svolto articolata attività difensiva. Da tanto deriva l’infondatezza dell’istanza di compensazione.

Il Tribunale ha poi affermato che è soccombenza virtuale della Sud Montaggi, emergendo dai fatti di causa e dalle pronunce intervenute la conferma dell’esito sfavorevole alla stessa società. Su tale base ha riconosciuto alle parti intimate il rimborso delle spese, liquidando in favore di ciascuna la somma di 3.000,00 euro, oltre IVA, cassa avvocati, accessori di legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%. La sentenza è stata dichiarata improcedibile con condanna alle spese e ordine di esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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