Porto di fucile: affidabilità e ampi margini della discrezionalità della Questura (TAR Calabria n. 1232 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma un’eccezione al normale divieto di detenere e portare armi, riconoscibile soltanto a fronte della piena sicurezza circa il buon uso delle stesse. Il giudizio di affidabilità del richiedente è espressione di un’ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza, il cui esercizio è sindacabile solo per manifesta irrazionalità. In materia di rinnovo del porto di fucile per uso caccia, la Questura può fondare il giudizio di inaffidabilità su una pluralità di episodi eterogenei, distribuiti in un arco temporale anche lungo ma continuativo. Ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, la motivazione del provvedimento non deve contenere l’analitica confutazione delle osservazioni del privato, ma deve rendere percepibili le ragioni del loro mancato recepimento. L’accertata infondatezza della pretesa principale esclude l’ingiustizia del danno e comporta il rigetto della domanda risarcitoria.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare del porto di fucile per uso caccia e aveva chiesto il rinnovo alla Questura competente. L’Amministrazione aveva preavvisato il rigetto ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, richiamando una serie di fatti: una deferimento per dichiarazione fraudolenta, un controllo in compagnia di persona segnalata per gestione non autorizzata di rifiuti, un deferimento per violazione dell’art. 44, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001, una sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. e un ulteriore deferimento per ingiurie e lesioni.
Presentata memoria ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, la Questura aveva comunque rigettato l’istanza. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento chiedendone l’annullamento, previa sospensione (poi rinunciata), e l’accertamento del diritto al rinnovo, deducendo violazione degli artt. 3, 10 e 10 bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 10, 11, 42 e 43 del R.D. n. 773/1931, oltre al risarcimento del danno. Ha richiamato un precedente dello stesso Tribunale, la sentenza n. 1661 del 29.12.2011.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, il deposito della memoria del ricorrente ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a.. Nel merito ha respinto i motivi.
Quanto all’art. 10 bis della legge n. 241/1990, il Tribunale ha ricordato che la norma promuove la partecipazione procedimentale in funzione collaborativa e difensiva. Non serve un’analitica confutazione delle controdeduzioni, ma occorre che dalla motivazione emerga che l’Amministrazione ne abbia tenuto conto e che siano percepibili le ragioni del mancato recepimento (TAR Napoli n. 3903/2022; TAR Campania n. 3705/2021). Nel caso concreto la Questura aveva esplicitato in modo esaustivo, senza formule di stile, le ragioni del dissenso rispetto alla memoria.
Sul giudizio di inaffidabilità, il Collegio ha escluso la manifesta irrazionalità dell’esercizio del potere discrezionale nella delicata materia delle armi, richiamando il Cons. Stato n. 6565/2024 e la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 440/1993; Corte cost. n. 109/2019). Il porto d’armi è eccezione al divieto e richiede piena sicurezza del buon uso. Nella comparazione degli interessi prevale quello pubblico alla sicurezza e all’incolumità rispetto a quello del privato.
Il provvedimento ha tratto elementi sufficienti di inaffidabilità dagli episodi che hanno visto protagonista il ricorrente. La loro gravità e la loro eterogeneità — reati inerenti al falso, violazioni ambientali, abusi edilizi, offese alla persona — commessi in un arco temporale lungo ma continuativo, rivelano una pervicacia nell’inosservanza delle regole. Irrilevante è l’esito dei procedimenti penali, per l’autonomia tra attività amministrativa e giudiziaria.
Il richiamo alla sentenza n. 1661/2011 è stato disatteso: in quel caso l’annullamento era stato determinato dalla presenza di un unico fatto, mentre ora il giudizio si fonda su fatti multipli ed eterogenei. Respinta la domanda risarcitoria per difetto dell’ingiustizia del danno. Spese compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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