Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e verifica rigorosa nel processo amministrativo (Cons. Stato n. 9301 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso è ravvisabile solo quando, per effetto di una modifica della situazione di fatto o di diritto, il ricorrente non possa più trarre dall’eventuale sentenza di accoglimento alcuna utilità, neppure strumentale o morale. Il relativo accertamento deve essere particolarmente rigoroso, onde evitare sostanziali dinieghi di giustizia in violazione degli artt. 24 e 113 Cost. La sentenza che dichiari improcedibile il ricorso di primo grado è annullabile con rinvio ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm. solo quando l’errore sia palese, perché la motivazione risulti tautologica, superficiale o riferita a circostanze non pertinenti. L’ingiunzione a demolire di opere abusive su area demaniale costituisce atto dovuto e vincolato e non esige motivazione ulteriore rispetto all’individuazione e qualificazione degli abusi, potendo richiamare per relationem il provvedimento penale di sequestro.

Il Fatto

La società appellante gestiva un complesso turistico-ricettivo e un lido su area demaniale marittima in forza di una concessione stagionale, con diritto d’uso limitato al periodo 1 giugno – 30 settembre di ogni anno. A seguito di sopralluoghi della Guardia Costiera e della Polizia locale, il Comune contestava la permanenza, oltre il periodo autorizzato, di plurime opere, tra cui una piscina interrata, aree pavimentate, scale e recinzioni in muratura. Il Tribunale penale aveva convalidato il sequestro preventivo dei manufatti; il Comune aveva poi avviato il procedimento di decadenza della concessione e diffidato la società a demolire e ripristinare lo stato dei luoghi.

Il TAR Calabria dichiarava improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo che la concessione avesse comunque cessato di avere efficacia dopo il termine del 31 dicembre 2023. La società ha proposto appello, dolendosi dell’omessa pronuncia sui motivi e dell’erroneità della declaratoria di improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie i primi due motivi, di natura processuale, ma respinge l’appello nel merito. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse presuppone una situazione oggettivamente incompatibile con l’utilità perseguita dal ricorso; richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 1822 del 2016, il Collegio ribadisce che l’accertamento deve essere particolarmente rigoroso, per non tradursi in un diniego di giustizia. Nella specie sussisteva l’interesse dell’appellante allo scrutinio della questione relativa alla cessazione del rapporto concessorio per causa patologica, contestata con motivi non esaminati, rispetto agli effetti della definizione per scadenza del termine.

La richiesta di rimessione al primo giudice non è accolta. L’Adunanza Plenaria n. 10 del 2025 ha affermato che l’art. 105, comma 1, cod. proc. amm. si applica anche alla sentenza che abbia dichiarato improcedibile il ricorso errando palesemente sull’interesse, ma nel caso concreto il TAR aveva esaminato gli elementi fattuali e operato una consapevole valutazione del quadro normativo e giurisprudenziale: l’errore, pur sussistente, non è quindi palese.

Passando ai motivi non scrutinati, il Collegio ritiene che il Comune abbia compiuto autonomi accertamenti, documentati nei sopralluoghi e nelle note confluite nel giudizio penale. L’amministrazione può avvalersi delle risultanze delle indagini preliminari; accertato l’abuso ai sensi degli artt. 31 e 35 d.P.R. n. 380/2001, l’ingiunzione a demolire è atto dovuto e vincolato, che non richiede comparazione degli interessi. La diffida individua le opere e richiama per relationem l’ordinanza di sequestro, sicché l’oggetto è individuato e individuabile.

Quanto ai motivi aggiunti sulla decadenza, la verificazione disposta in corso di causa ha accertato che il nulla osta paesaggistico del 2000 non contemplava la piscina, la scala di accesso, l’area lastricata, le due scale laterali e la recinzione in pannelli prefabbricati in muratura. Il supplemento istruttorio ha confermato che gli allegati progettuali richiamati dall’appellante erano conformi a quelli versati in atti dal Comune e prevedevano un intervento diverso da quello realizzato. La temporaneità imposta dalla Commissione Edilizia e recepita nelle concessioni rende incompatibile la piscina con lo smontaggio stagionale. Le opere risultano pertanto abusive perché difformi e ulteriori rispetto ai titoli edilizi, paesaggistici e concessori, anche a prescindere dal nulla osta. Le spese del doppio grado sono compensate; quelle della verificazione restano a carico dell’appellante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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