Improcedibilità per mancata impugnazione degli atti attuativi sopravvenuti (TAR Lombardia n. 3363 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la convenzione-quadro stipulata ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 1990 tra enti pubblici per disciplinare le linee principali della pianificazione di un ambito urbano ha funzione essenzialmente programmatica e non esaurisce l’attività amministrativa di attuazione. Gli atti successivi di pianificazione e attuazione, quando non siano meramente consequenziali ma costituiscano conclusione di autonomi procedimenti, devono essere autonomamente impugnati. L’omessa rituale impugnazione di tali atti, una volta consolidatisi, priva il ricorrente di ogni utilità della decisione e determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm. Le difficoltà economiche del ricorrente, meramente affermate e non provate, non consentono deroghe alle ordinarie regole processuali.
Il Fatto
I ricorrenti, componenti di un comitato di residenti nelle vicinanze del compendio “Bovisa-Goccia” in Comune di Milano, impugnavano la deliberazione di Giunta n. 105 del 2021 recante le linee di indirizzo per la stipula della convenzione-quadro tra Comune e Politecnico, la determinazione dirigenziale di approvazione dello schema, il diniego di autotutela e l’art. 16 delle NTA del Piano delle Regole, nella parte in cui attribuisce alla Giunta le scelte sulle Grandi Funzioni Urbane. Con motivi aggiunti impugnavano poi la convenzione-quadro stipulata il 12.05.2021 per la riqualificazione del sottoambito.
Il Comune e il Politecnico eccepivano, tra l’altro, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, a fronte dell’omessa contestazione dei successivi provvedimenti di pianificazione dell’ambito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente l’eccezione di improcedibilità e la ritiene fondata. La convenzione-quadro impugnata ha una funzione essenzialmente programmatica: l’art. 16.4 lettera e) delle NTA le assegna il compito di definire lo schema progettuale di massima e le modalità di attuazione, prevedendo che questa possa avvenire anche per parti distinte. L’art. 8.4 della convenzione stabilisce che l’attuazione dell’ambito avviene “secondo le modalità stabilite in via ordinaria del PGT”.
La convenzione, dunque, non si sostituisce agli ordinari strumenti di pianificazione attuativa, ma si aggiunge ad essi. Si tratta di un accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 della legge n. 241 del 1990, volto a disciplinare nelle linee principali l’attività di pianificazione di un ambito complesso, segnato da pregressi fenomeni di inquinamento e dalla necessità di bonifiche.
Il Tribunale dà conto degli atti successivi intervenuti: due decreti del Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche, un accordo di programma del 24.10.2022 cui ha aderito la Regione Lombardia, la determinazione conclusiva di una conferenza di servizi del 13.09.2023 e due atti integrativi della convenzione del 2022 e del 2023. Tali provvedimenti non sono meramente consequenziali: hanno autonomia propria, talora coinvolgono altri soggetti pubblici e contengono modifiche sostanziali alla convenzione.
I ricorrenti non hanno impugnato alcuno di essi, adducendo difficoltà materiali e finanziarie. Il Collegio ritiene che le difficoltà economiche, peraltro non provate, non consentano deroghe alle ordinarie regole processuali, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 2342 del 2013. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati improcedibili ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., alla luce del principio della ragione più liquida ribadito da Cons. Stato, Sez. VI, n. 9379 del 2024. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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