Occupazione senza titolo e difetto di notifica alla Regione titolare del potere (TAR Sardegna n. 199 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto la condanna alla restituzione di un’area occupata sine titulo e il risarcimento del danno, il ricorso è inammissibile se non viene notificato all’amministrazione titolare e responsabile del procedimento espropriativo che ha inciso sull’area. La legittimazione passiva non si radica in capo al Comune che abbia realizzato un’opera diversa e su terreni non appartenenti al ricorrente. Il thema decidendum resta circoscritto agli atti e ai procedimenti posti a fondamento dell’impugnazione, senza possibilità di ampliarlo in memoria con riferimento a vicende espropriative estranee. La compensazione delle spese è giustificata dalla particolarità della questione.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria catastale di un terreno sito nell’area urbana del Comune di Tempio Pausania, censito al foglio 175, mappale 1188, per una superficie di 571 mq, ha dedotto che l’area sarebbe stata occupata dall’amministrazione comunale per realizzare una strada di collegamento tra la via Sicilia e la strada panoramica nel rione Valentino.

Secondo la prospettazione attorea, la procedura avrebbe avuto origine da una deliberazione consiliare del 1971, recante approvazione del piano di massima e stanziamento dell’indennità. Nessun decreto di esproprio, nessuna cessione volontaria e nessun accordo privatistico sarebbero mai intervenuti. Di qui la domanda di accertamento del diritto alla restituzione e di condanna al risarcimento per il periodo di occupazione illegittima fino all’effettivo rilascio. Il Comune, costituitosi, ha eccepito l’inammissibilità e, in subordine, il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto l’eccezione difensiva comunale, fondata sulla mancata notifica del ricorso alla Regione Sardegna, soggetto intestatario della procedura espropriativa che ha originato la vicenda. La lettura della deliberazione consiliare del 1971 ha evidenziato come la stessa riguardasse un’opera diversa: dopo la realizzazione, a cura della Regione Sarda, della strada panoramica, oggi via Giovanni XXIII, il Comune aveva deliberato i collegamenti con il centro cittadino, individuando un’area di sedime in parte occupata da via pubblica e in parte da proprietà privata, risultata di titolarità di soggetto estraneo alla ricorrente.

L’area rivendicata, ha rilevato il Tribunale, ricade interamente nella strada pubblica oggi denominata via Giovanni XXII, opera realizzata sul finire degli anni Sessanta dalla Regione Sardegna previa acquisizione delle aree, e nulla ha a che vedere con l’opera oggetto della deliberazione del 1971. Si tratta di due opere pubbliche distinte: l’una progettata e realizzata dalla Regione, l’altra realizzata dal Comune su terreni non appartenenti né mai appartenuti alla ricorrente.

Ne discende che l’ente titolare e responsabile del procedimento relativo alla costruzione dell’opera pubblica realizzata sul terreno censito al foglio 175 è la Regione Autonoma della Sardegna. La delibera consiliare posta a fondamento della pretesa non attiene dunque a tale procedimento. Il thema decidendum, ha precisato il Collegio, non può essere ampliato con la memoria difensiva da ultimo depositata, con la quale la ricorrente ha chiesto provvedimenti acquisitivi basati su atti e procedimenti del tutto estranei al giudizio; eventuali istanze potranno essere oggetto di autonoma domanda amministrativa o giurisdizionale.

Il Tribunale ha inoltre rilevato che il Comune aveva da tempo informato la ricorrente, in sede di accesso, delle risultanze documentali circa la realizzazione della strada panoramica da parte della Regione. Ciò nonostante, il ricorso è stato notificato esclusivamente al Comune, senza essere indirizzato all’amministrazione che ha esercitato il potere espropriativo sull’area. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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