Ricorso improcedibile per autorizzazione scaduta e difetto di giurisdizione sul danno (TAR Emilia-Romagna n. 329 del 10.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso avverso un provvedimento ampliativo che ha già esaurito i propri effetti per decorso del termine è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo il ricorrente ricavare alcuna utilità dall’annullamento. La domanda risarcitoria che non costituisca danno-conseguenza del provvedimento impugnato, ma investa il rapporto tra privati concorrenti, sfugge alla giurisdizione del giudice amministrativo e appartiene al giudice ordinario, dinanzi al quale la causa può essere riassunta ai sensi dell’art. 11 Cod. proc. amm.. L’atto amministrativo a contenuto generale, privo di disposizioni immediatamente lesive, è impugnabile solo unitamente all’atto applicativo, non residuando un interesse autonomo alla sua impugnazione una volta venuto meno l’atto che ne rendeva attuale la lesività. L’intervento ad adiuvandum è inammissibile quando l’interveniente sia titolare di un interesse diretto a contrastare il provvedimento, essendo legittimato a proporre ricorso autonomo.
Il Fatto
Il Comune di Rimini ha autorizzato una società a installare, fino al 30.09.2023, una struttura per la somministrazione di alimenti e bevande — il c.d. “chiringuito” — su un’area demaniale in concessione a un altro stabilimento balneare. Tre società operanti nel medesimo settore in strutture vicine hanno impugnato l’autorizzazione e gli atti presupposti, tra cui le linee guida comunali, deducendo la violazione delle NTA del Piano Particolareggiato dell’Arenile, la mancanza di autorizzazione paesaggistica e la lesione dei principi proconcorrenziali.
Le ricorrenti hanno chiesto anche la condanna delle controinteressate al risarcimento dei danni per lo sviamento di clientela. La domanda cautelare è stata rinunciata. In vista dell’udienza, il Comune e le controinteressate hanno eccepito l’improcedibilità per essere nel frattempo scaduta l’autorizzazione impugnata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’intervento ad adiuvandum di un consorzio. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, ribadisce che l’intervento è ammesso solo se l’interveniente non è parte del rapporto sostanziale e vanta un interesse accessorio o riflesso. Non può intervenire chi sarebbe legittimato a ricorrere in via autonoma, per evitare un aggiramento dei termini decadenziali. Poiché il consorzio gestisce direttamente esercizi potenzialmente concorrenti, il suo interesse è diretto: l’intervento è inammissibile.
Sul ricorso, il TAR applica il principio della “ragione più liquida”: dà precedenza alla questione di più immediata soluzione, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, rispetto alle eccezioni logicamente antecedenti. L’autorizzazione impugnata ha cessato di produrre effetti il 30.09.2023, sicché nessuna utilità le ricorrenti potrebbero trarre dal suo annullamento.
Le ricorrenti non hanno prospettato un residuo interesse risarcitorio ai sensi dell’art. 34, comma 3, Cod. proc. amm.. La domanda risarcitoria contenuta nel ricorso non è rivolta contro l’Amministrazione e non riguarda il danno-conseguenza del provvedimento: è diretta contro le controinteressate per sviamento di clientela. Su tale domanda la giurisdizione spetta al giudice ordinario, che potrà conoscere del provvedimento anche incidenter tantum. Per questa parte il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Quanto alle linee guida comunali, il Collegio esclude che permanga un interesse autonomo. Si tratta di un atto a carattere generale, privo di disposizioni immediatamente lesive, impugnabile solo unitamente all’atto applicativo che ne renda attuale la lesività. Il ricorso, per la domanda di annullamento, è dunque dichiarato improcedibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lettera c, e 85, comma 9, Cod. proc. amm.. La novità delle questioni giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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