Occupazione suolo pubblico oltre soglia e decadenza della concessione (TAR Sardegna n. 370 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale che, in materia di concessione di suolo pubblico per l’esercizio di attività di ristoro all’aperto, gradua le sospensioni della concessione in ragione della percentuale di superficie abusivamente occupata e prevede, al superamento di una soglia fissa, una sanzione di trenta giorni non è di per sé contrario al principio di proporzionalità, dovendosi valutare la disciplina nel suo complesso e non la singola previsione. La decadenza della concessione per cumulo di oltre quaranta giornate di sospensione in ventiquattro mesi e il divieto di rilascio di nuova concessione per diciotto mesi costituiscono misure proporzionate e ragionevoli, perché ancorate non alla semplice recidiva, ma a violazioni di una certa entità concentrate in un arco temporale ristretto. La determinazione dell’amministrazione di attribuire un bene in concessione è espressione di latissima discrezionalità, con la conseguenza che le censure sul merito della scelta sanzionatoria attengono al piano dell’opportunità e non a quello della legittimità. Il verbale di accertamento della polizia locale costituisce atto pubblico fidefaciente, ai sensi dell’art. 2700 c.c., fino a querela di falso.

Il Fatto

Nel corso di un controllo eseguito il 28 aprile 2023, la polizia locale accertava che il locale della società ricorrente occupava l’area antistante con sedie, tavoli e un ombrellone per venti metri quadrati, a fronte degli 11,40 metri quadrati autorizzati con atto del 15 marzo 2023. Veniva elevato verbale e avviato il procedimento per l’applicazione della sanzione della sospensione della concessione di suolo pubblico.

Con determinazione dirigenziale n. 4192 del 4 luglio 2023 il Comune applicava la sospensione e, rilevato il cumulo con una precedente sospensione disposta nel 2022, dichiarava la decadenza della concessione dall’1 dicembre 2023, con divieto di nuova concessione per diciotto mesi. Il provvedimento sostituiva, in autotutela, un precedente atto del medesimo contenuto. La società impugnava il primo provvedimento e, con motivi aggiunti, il secondo, contestando l’insussistenza dei presupposti, l’erronea applicazione della recidiva e l’illegittimità del regolamento sotto il profilo della proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il primo motivo. La documentazione fotografica e i rilievi della polizia locale dimostrano che l’occupazione eccedeva quasi il doppio di quella assentita e che gli arredi erano posizionati stabilmente, con ordine e a ridosso del locale. Il verbale di sopralluogo, redatto da pubblici ufficiali, ha portata fidefaciente ai sensi dell’art. 2700 c.c. fino a querela di falso, secondo l’orientamento espresso dal Cons. Stato sez. II n. 633 del 2021 e richiamato dal giudice.

Il secondo motivo, incentrato sull’art. 8 della legge n. 689/1981, è infondato. La violazione del 2022 era già stata accertata in via definitiva con determinazione n. 3496 e la relativa sospensione era stata disposta: il richiamo alla sospensione dell’efficacia è quindi fuori mira. Il precedente di questa Sezione (TAR Sardegna n. 51/2024) e quello del C.G.A.R.S. n. 68/2020 riguardano vicende in cui la prima violazione non era definitiva o era stata sospesa dal giudice di pace, e non sono pertinenti. L’accoglimento della domanda cautelare, peraltro, non incide sul carattere definitivo della precedente violazione.

Il terzo motivo è respinto nella sua interezza. Quanto all’art. 18, comma 2, lett. c), la previsione di una sanzione fissa di trenta giorni per occupazioni eccedenti il 30% della superficie assentita non è irragionevole: il sistema gradua le sospensioni per le violazioni minori e fissa un punto oltre il quale la sanzione diviene fissa, in ragione della maggiore gravità. La tesi contraria condurrebbe all’esito assurdo di un numero indeterminato di scaglioni percentuali.

Anche i commi 11 e 14 dell’art. 18 superano il vaglio. La decadenza non consegue alla mera recidiva, ma al cumulo di oltre quaranta giornate di sospensione in ventiquattro mesi: sono questi parametri a conferire proporzionalità e ragionevolezza alla misura, coerentemente con l’orientamento del Cons. Stato sez. VI n. 2028 del 2019 e del Cons. Stato sez. V n. 4101 del 2018, secondo cui l’occupazione di superficie maggiore rispetto a quella autorizzata giustifica la decadenza. Il divieto di nuova concessione per diciotto mesi è parametrato alla reiterazione dell’illegalità e alla perdita di affidabilità del concessionario nell’uso di un bene sottratto all’utilizzo libero della collettività.

Il Collegio osserva infine che la censura su un apparato sanzionatorio alternativo attiene al merito della scelta discrezionale e non alla legittimità dell’operato del Comune. Il ricorso è rigettato, con compensazione integrale delle spese in ragione della particolarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2700 c.c.

Tutte le 336 sentenze sull'art. 2700 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *