Revoca patrocinio a spese dello Stato non travolge il compenso del difensore (TAR Abruzzo n. 244 del 10.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del decreto di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, ancorché dotata di efficacia retroattiva ai sensi dell’art. 114, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, non travolge il decreto di liquidazione del compenso al difensore adottato in data anteriore e divenuto inoppugnabile per mancata opposizione. La natura giurisdizionale del provvedimento di pagamento, impugnabile con lo speciale rimedio previsto dagli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002, preclude all’autorità giudiziaria l’esercizio del potere generale di autotutela. L’art. 86 d.P.R. n. 115/2002 consente allo Stato di recuperare le somme pagate dopo la revoca esclusivamente nei confronti della parte beneficiaria. Il difensore ha dunque diritto alla certificazione del proprio credito professionale ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 185/2008.
Il Fatto
Il Giudice civile del Tribunale di Sulmona, con decreto del 18 luglio 2018, liquida in favore della ricorrente, difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la somma di euro 2.500,00 oltre accessori. Avverso il decreto non viene proposta opposizione ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002.
Con successivo decreto del 5 aprile 2019 lo stesso Giudice civile revoca l’ammissione della parte al beneficio per carenza originaria dei requisiti reddituali. La ricorrente chiede quindi al Tribunale il rilascio della certificazione del credito ex art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 185/2008. Rimasta l’istanza inevasa, viene nominato un commissario ad acta, che con provvedimento del 26 gennaio 2023 nega la certificazione reputando il credito non esigibile per effetto dell’efficacia retroattiva della revoca. Da qui il ricorso per annullamento e ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 112, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115/2002, che attribuisce al magistrato il potere di revoca del decreto di ammissione in caso di mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni reddituali. Richiama poi l’art. 114, comma 2, che conferisce efficacia retroattiva alla revoca, e l’art. 86, che riconosce allo Stato il diritto di recupero delle somme pagate dopo la revoca.
Il Tribunale dà atto dell’esistenza di due orientamenti contrapposti. Un primo, più risalente e recepito nel provvedimento impugnato, ritiene che la revoca travolga il decreto di liquidazione anche se anteriore e definitivo, richiamando Cass. pen., Sez. IV, n. 39522 del 2016, Sez. III, n. 33899 del 2010 e Sez. IV, n. 20872 del 2005. Un secondo, più recente, limita l’effetto retroattivo al solo decreto di ammissione, senza incidere sul decreto di liquidazione divenuto inoppugnabile, richiamando Cass. pen., Sez. IV, n. 10159 del 2020, n. 17668 del 2019 e Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 1196 del 2017.
Il Collegio aderisce al secondo indirizzo, già seguito con la sentenza n. 299 del 30 giugno 2022, ritenendolo più coerente con la natura dell’istituto. La natura giurisdizionale del provvedimento di pagamento del compenso, per la cui impugnazione sono previsti gli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002, preclude all’autorità giudiziaria il potere di autotutela tipico dell’attività amministrativa. Il difensore è pertanto legittimato a ricevere il pagamento in forza di un titolo esecutivo divenuto inoppugnabile.
L’unica conseguenza della revoca è il ripristino retroattivo dell’obbligo della parte di sopportare personalmente le spese del giudizio, senza incidere sul meccanismo di pagamento del difensore. Il diniego opposto al commissario ad acta è quindi illegittimo e il ricorso va accolto, con annullamento del provvedimento. L’effetto conformativo impone al commissario di provvedere a certificare, ove ne riscontri i presupposti, la certezza, liquidità ed esigibilità del credito. Il contrasto di orientamenti giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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