Revoca dell’avviso esplorativo e niente risarcimento né indennizzo per l’operatore (TAR Sicilia n. 3571 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca di un avviso esplorativo del mercato, privo di vincolo procedimentale, non integra di per sé violazione dei doveri di correttezza e buona fede, quando l’amministrazione ha sin dall’origine chiarito la natura meramente prodromica dell’atto e la non vincolatività della conclusione della procedura. Nessun distinto rapporto precontrattuale sorge, in materia di finanza di progetto, prima dell’indizione della gara: la fase negoziale inizia solo dopo la selezione del promotore. L’indennizzo ex art. 21-quinquies legge n. 241/1990 non spetta ai partecipanti a procedura d’evidenza pubblica anteriormente all’aggiudicazione, né in caso di revoca di atti a effetti instabili e interinali.

Il Fatto

Nel settembre 2021 l’Autorità di Sistema Portuale pubblica un avviso esplorativo per acquisire manifestazioni di interesse e proposte tecnico-economiche finalizzate alla concessione dei lavori e della gestione dei servizi di interesse generale nei porti di Augusta e Catania, anche mediante finanza di progetto. Quattro società, riunite in ATI, ingaggiano professionisti esterni e predisponono progetto tecnico, piano economico finanziario e asseverazione, trasmettendo l’istanza nei termini prorogati.

A poche ore dalla scadenza l’ente revoca integralmente la procedura, motivando con l’emersione di errori materiali. Le società ricorrenti chiedono in via principale il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, quantificato nelle spese sostenute, e in via gradata l’indennizzo da revoca.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’atto. L’avviso si autodefinisce prodromico alla gara, prevede la comparazione o la pubblica evidenza della proposta unica e si chiude con la clausola per cui l’amministrazione non è vincolata a dare conclusione alla procedura. Su questa base il TAR esclude che l’ente abbia alimentato un affidamento qualificato.

Il nucleo della decisione è però il giudizio reale già espresso dall’amministrazione sulla proposta. Investita dell’istanza ai sensi dell’art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50/2016, l’Autorità ne ha disposto la conclusione negativa perché priva del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L’impugnazione di quel provvedimento è stata respinta dal medesimo Tribunale, con pronuncia divenuta incontrovertibile.

Ne consegue che, anche senza la revoca, la proposta non avrebbe superato la valutazione: i costi sostenuti restano a carico dell’operatore. Il nesso causale tra condotta e danno non si configura, e la domanda risarcitoria è infondata.

Sul piano generale il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui, dopo la dichiarazione di pubblico interesse dell’opera, non si costituisce un rapporto precontrattuale autonomo volto a imporre la prosecuzione della finanza di progetto. La fase negoziale si apre solo dopo l’espletamento della gara, con il promotore e le imprese selezionate.

Quanto alla domanda gradata, l’art. 21-quinquies riserva l’indennizzo ai soggetti direttamente incisi dal provvedimento, ai quali la revoca sottrae un’utilità già entrata nel patrimonio: non tale è chi partecipa a una procedura prima dell’aggiudicazione. La revoca di atti a effetti interinali non è indennizzabile, e nel project financing il rimborso delle spese segue all’indizione della gara, mai avvenuta. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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