Accesso agli atti e carenza sopravvenuta di interesse con spese compensate (TAR Sardegna n. 244 del 29.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta ostensione dei documenti richiesti nel corso del giudizio avverso il silenzio carenza di interesse alla decisione nel merito e determina l’improcedibilità del ricorso. Il venir meno dell’utilità della pronuncia va accertato con riferimento all’oggetto effettivo dell’istanza, dovendosi distinguere l’ipotesi in cui l’Amministrazione abbia reso la documentazione da quella in cui abbia affermato, sotto la propria responsabilità, l’assenza degli atti nei propri archivi o l’impossibilità oggettiva di acquisizione. In presenza di un contesto peculiare e di un’istanza esplorativa, con richiesta di documenti non individuati o inesistenti, sussistono eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese processuali.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio diniego serbato dal Comune di Pula su un’istanza di accesso agli atti inviata a mezzo posta certificata il 17.11.2023 e integrata il 21.11.2023, con la quale chiedeva la documentazione relativa alla convenzione per la lottizzazione in località “Guventu”, all’occupazione dei propri terreni e alle opere eseguite nella sua proprietà.
L’integrazione si era resa necessaria perché la prima istanza non allegava copia del documento di identità dell’istante. Il Comune non ha dato riscontro a nessuna delle due istanze. Costituitosi in giudizio, in data 2.12.2024 ha trasmesso al ricorrente la documentazione relativa alle opere di urbanizzazione primaria, in quattro fascicoli, precisando di non avere rinvenuto nei propri archivi gli atti indicati ai punti 2 e 3 dell’istanza e che non risultava mai realizzato alcun giardino pubblico sulle aree del ricorrente (punti 4, 5, 6 e 7).
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, sollevata dal Comune in vista della camera di consiglio. La questione giuridica consiste nello stabilire se l’ostensione intervenuta in corso di causa esaurisca l’interesse del ricorrente alla pronuncia sul silenzio serbato dall’Amministrazione.
Il Tribunale ritiene che la sopraggiunta ostensione dei documenti comporti la caducazione dell’interesse. La valutazione non è uniforme, ma distingue situazioni diverse: per i punti 2 e 3 dell’istanza il Comune ha affermato, sotto la propria responsabilità, che gli atti non sono reperibili perché assenti dai propri archivi; per i punti 4, 5, 6 e 7 viene in rilievo una impossibilità oggettiva di acquisizione, stante l’assenza della realizzazione del giardino pubblico.
Su questo profilo il Collegio registra la concorde dichiarazione delle parti, espressa con memorie depositate in prossimità della camera di consiglio. Ne consegue che sono sostanzialmente venute meno le ragioni della controversia e che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il profilo delle spese viene affrontato separatamente. Il ricorrente aveva chiesto l’improcedibilità con condanna del Comune alle spese, avendo presentato l’istanza per acquisire documenti utili alla tutela dei propri diritti, in relazione all’occupazione di terreni e all’ingiunzione di pagamento degli oneri di urbanizzazione per euro 372.053,49. Il Comune ha invocato la compensazione, richiamando il numero rilevante e la genericità dei documenti richiesti, tra cui atti inesistenti o non individuati.
Il Tribunale ritiene che il contesto, definito assai peculiare, e le ragioni addotte dall’Amministrazione integrino le eccezionali ragioni che consentono di compensare integralmente le spese tra le parti ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ. Il dispositivo dichiara quindi il ricorso improcedibile e dispone la compensazione, con esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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