Ritardo decisione TAR non elide interesse permanenza scuola infanzia (TAR Sardegna n. 537 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso diretto all’annullamento di un provvedimento amministrativo diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il provvedimento impugnato ha ormai cessato di produrre effetti e la parte ricorrente dichiari di non avere più interesse alla decisione nel merito. La declaratoria di improcedibilitàopera anche per i motivi aggiunti che abbiano ad oggetto gli atti successivi adottati in esecuzione di un ordine di riesame. La sopravvenuta carenza di interesse costituisce autonoma ragione di definizione del giudizio, che prevale sull’esame della fondatezza delle censure. In presenza di questioni controverse di assoluta peculiarità, le spese di lite possono essere integralmente compensate, salva la rifusione del contributo unificato versato per il ricorso principale e per i motivi aggiunti.

Il Fatto

I ricorrenti, titolari della responsabilità genitoriale su una figlia minore in condizione di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. 104/92, avevano chiesto al dirigente scolastico la permanenza della bambina per un ulteriore anno nella scuola dell’infanzia. Il diniego si fondava sul parere del team docente e sul rilievo che non sussistevano ulteriori gravi motivi di salute o situazioni eccezionali.

Avverso quel rifiuto i genitori hanno proposto ricorso, sostenendo il difetto di motivazione e la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento, anche in ragione della derogabilità del limite dei sei anni prevista dall’art. 114, comma 5, D.Lgs. n. 297/1994. In sede cautelare il Consiglio di Stato ha ordinato il riesame; l’amministrazione ha confermato il diniego con un nuovo provvedimento, impugnato con motivi aggiunti. Il Consiglio di Stato, in appello cautelare, ha poi consentito la permanenza nella scuola dell’infanzia fino alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

All’udienza pubblica dell’11 giugno 2025, essendosi ormai concluso l’anno scolastico, la parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito. Il Collegio ha preso atto di tale dichiarazione e ha rilevato che il provvedimento impugnato aveva ormai cessato di produrre effetti.

Su questa base il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso, anche per motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione non investe quindi il merito delle censure, ma si fonda su una ragione processuale: la sopravvenuta caducazione dell’interesse a una pronuncia di annullamento rende inutile l’esame della fondatezza dei motivi.

La peculiarità della vicenda, che coinvolgeva la condizione di disabilità di una minore e l’inclusione scolastica, ha indotto il Collegio a disporre la compensazione integrale delle spese di lite. Resta a carico delle amministrazioni resistenti la rifusione del contributo unificato versato dalla parte ricorrente per il ricorso principale e per i motivi aggiunti.

Il Tribunale ha inoltre ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa e disposto, in caso di diffusione del provvedimento, l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 52 e 2-septies del D.Lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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