Carenza sopravvenuta di interesse e onere di conferma del ricorrente (TAR Sardegna n. 251 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di leale collaborazione di cui all’art. 2 cod. proc. amm. impone al ricorrente l’onere di confermare la persistenza dell’interesse alla decisione quando il giudice, a fronte di un ricorso risalente e privo di impulso, fissi un’udienza dedicata a tale verifica. Il giudice dichiara il ricorso improcedibile d’ufficio per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. quando il comportamento processuale della parte, valutato ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., sia univoco nel senso dell’abbandono. La mancata risposta alle sollecitazioni del giudice e l’omessa comparizione alle udienze di verifica integrano gli argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese.
Il Fatto
Quattro appartenenti alla Polizia di Stato hanno impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di applicazione al personale di Polizia dei medesimi criteri di avanzamento previsti per le Forze armate e i Carabinieri, chiedendo l’accertamento del diritto alla superiore qualifica di Sostituto Commissario e al relativo trattamento economico, oltre al risarcimento del danno.
Il Ministero si è costituito con atto di stile. Dopo la costituzione, nessuna attività processuale è stata svolta dalle parti. La Segreteria ha invitato il difensore a depositare una nota sulla persistenza dell’interesse alla decisione; l’invito è rimasto senza riscontro. Il ricorso è stato iscritto al ruolo aggiunto dell’11 dicembre 2024, con avviso recante l’indicazione della finalità di verifica dell’interesse. A quella udienza il difensore non ha depositato atti né è comparso. La causa è stata quindi rinviata al ruolo aggiunto del 19 marzo 2025, con nuovo avviso e nuova comunicazione che preavvisavano la possibile declaratoria di improcedibilità. Anche in vista di tale udienza non è giunto alcun riscontro, né alcuna comparizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 2 cod. proc. amm., che impone a giudice e parti di cooperare per la ragionevole durata del processo. Da tale previsione il Tribunale fa discendere un vero e proprio onere della parte ricorrente di confermare il proprio interesse ad agire quando il giudice, in presenza di elementi fondati — il carattere ultra triennale del ricorso e l’assenza di impulso di parte — fissi un’udienza apposita ai soli fini della verifica.
Il quadro normativo di riferimento è individuato nell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che consente al giudice di dichiarare anche d’ufficio l’improcedibilità quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, e nell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., norma di chiusura del sistema, che permette di desumere dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio richiama la sentenza del C.G.A.R.S. 7 aprile 2022, n. 435, resa su un decreto monocratico dichiarativo dell’improcedibilità all’esito di un procedimento atipico originato da una comunicazione di cortesia rimasta senza risposta. In quella decisione si afferma che la parte ricorrente è onerata, a fronte di una comunicazione volta a velocizzare la definizione dei giudizi, a dare risposta espressa e tempestiva, non potendo giustificarsi l’inerzia con l’assenza di istruzioni della parte al difensore. Il Tribunale richiama anche la conforme sentenza del TAR Veneto, Sez. I, n. 1010/2024.
Su questa base il Collegio individua una fattispecie complessa che impone la declaratoria d’ufficio: fondato dubbio sulla persistenza dell’interesse e fissazione di un’udienza dedicata; regolare comunicazione del primo avviso con precisazione degli esiti alternativi; mancata dichiarazione di interesse e omessa comparizione alla prima udienza; nuovo avviso e nuova comunicazione con l’avvertenza esplicita del rischio di improcedibilità; identica inerzia alla seconda udienza.
Nel caso concreto il comportamento della parte ricorrente è ritenuto univoco: nessun riscontro a tre sollecitazioni ritualmente comunicate, l’ultima delle quali preavvisava la declaratoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, e 84, comma 4, cod. proc. amm. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese sono compensate in ragione della definizione in rito e dell’assenza di deduzioni contrarie dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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