Accesso agli atti e interesse sopravvenuto: il diniego non è conferma meramente (TAR Sardegna n. 258 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata tempestiva impugnazione del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso non determina l’inammissibilità del ricorso proposto avverso il diniego espresso sopravvenuto, allorché questo sia fondato su una motivazione autonoma, adottata all’esito di una nuova istruttoria e della valutazione di un fatto sopravvenuto: in tal caso l’atto costituisce conferma in senso proprio e non atto meramente confermativo, con riapertura dei termini. La rinuncia all’incarico di docenza, motivata dal diniego alla trasformazione del rapporto a tempo parziale, non fa venir meno l’interesse all’accesso agli atti funzionali alla verifica della legittimità di quel diniego, neppure ai fini di un’eventuale pretesa risarcitoria. La pubblica amministrazione e il giudice amministrativo adito ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non possono svolgere valutazioni sulla decisività del documento nel futuro giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, docente iscritto alla classe di concorso A037, nel settembre 2024 veniva chiamato a insegnare a tempo pieno presso un istituto superiore. Poiché era già titolare di un contratto a tempo determinato part time, chiedeva la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. L’Ufficio Scolastico Provinciale respingeva l’istanza sul rilievo del superamento della percentuale del 25% dei posti trasformabili.

Con pec del 23.09.2024 il ricorrente chiedeva l’accesso agli atti, segnatamente alle richieste di assunzione e di trasformazione a tempo parziale per quella classe di concorso. Dopo la rinuncia all’incarico, diffidava l’amministrazione all’ostensione. L’USR respingeva l’istanza ritenendo venuto meno l’interesse diretto, concreto e attuale e richiamando la formazione del silenzio-diniego. Il ricorrente impugnava il provvedimento, deducendo la violazione degli artt. 22 e 24 della legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione. Il diniego impugnato non è meramente confermativo del silenzio formatosi sulla prima istanza: esso esplicita per la prima volta le ragioni del rigetto e si fonda su un fatto sopravvenuto, la rinuncia all’incarico, valutato espressamente.

Il Tribunale richiama il principio secondo cui la mancata impugnazione del diniego tacito non preclude il ricorso avverso il diniego espresso sopravvenuto, che assume natura di atto di conferma a carattere rinnovativo e riapre i termini (TAR Campania Salerno, Sez. II, n. 54 del 2020). La conferma meramente ripetitiva ricorre solo quando la nuova determinazione non aggiunge alcun supporto motivazionale né percorre una rinnovata istruttoria (TAR Sardegna, Sez. II, n. 649 del 2022).

Quanto al richiamo dell’amministrazione all’Adunanza Plenaria n. 6/2006, il Collegio lo ritiene non pertinente: in quella fattispecie il primo diniego era espresso e motivato, cosicché il secondo risultava meramente confermativo di una motivazione già nota.

Nel merito il ricorso è fondato. L’interesse all’accesso non viene meno per effetto della rinuncia all’incarico. Da un lato, l’interesse alla verifica della legittimità dell’operato amministrativo permane ai fini di un’eventuale pretesa risarcitoria, a prescindere dalla sua fondatezza; al riguardo il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. Plen., n. 5 del 2021, secondo cui l’amministrazione e il giudice dell’accesso non devono svolgere valutazioni sulla influenza o decisività del documento nel giudizio eventualmente instaurato.

Dall’altro lato, la rinuncia all’incarico risulta ricollegata in via diretta al diniego opposto alla trasformazione del rapporto. In base ai principi di trasparenza e lealtà, l’amministrazione non può valorizzare una circostanza dalla stessa determinata per negare l’interesse all’accesso agli atti funzionali alla verifica della legittimità del proprio operato. Il ricorso è quindi accolto e, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., è ordinata l’esibizione dei documenti entro trenta giorni, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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