Ritiro del passaporto per pena da espiare e automatismo legittimo (TAR Lombardia n. 237 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di espatrio imposto ope legis a chi deve espiare una pena restrittiva della libertà personale, ai sensi dell’art. 3, lett. d), legge n. 1185/1967 e dell’art. 2 d.P.R. n. 649/1974, non contrasta con l’art. 27 della Direttiva 2004/38/CE. Il divieto europeo di automatismo riguarda i provvedimenti amministrativi discrezionali adottati ad personam, non le conseguenze che la legge ricollega all’esecuzione di una condanna passata in giudicato. La ratio della misura è assicurare l’effettività della pena, interesse riconducibile ai motivi di ordine pubblico in senso ampio. La sospensione dell’ordine di carcerazione ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen. e la pendenza dell’istanza di misura alternativa non elidono tale esigenza, perché sospendono l’esecuzione, non la pena. La scelta legislativa del potere vincolato non è irragionevole né sproporzionata.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore ha disposto il ritiro del passaporto e l’invalidazione all’espatrio della carta d’identità. A fondamento, l’Amministrazione ha richiamato una sentenza definitiva di condanna a pena detentiva, con ordine di esecuzione sospeso ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

Il ricorrente ha dedotto di aver ottenuto il rinnovo del passaporto dopo il passaggio in giudicato della condanna, di aver presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale non ancora decisa e di dover viaggiare all’estero per esigenze lavorative. Ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, deducendo contrasto con il diritto europeo, irragionevolezza, contraddittorietà e vizi procedimentali. La domanda cautelare è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 3, lett. d), legge n. 1185/1967, che esclude dal passaporto chi deve espiare una pena restrittiva della libertà personale, e dall’art. 2 d.P.R. n. 649/1974, che estende la disciplina ai documenti equipollenti. Richiama le proprie precedenti pronunce su casi analoghi e qualifica l’affidamento in prova come modalità esecutiva della pena detentiva, comunque restrittiva della libertà personale.

Il divieto di espatrio persegue l’effettività della condanna, impedendo che il condannato si sottragga all’esecuzione recandosi in luoghi sottratti alla sovranità statale. Tale esigenza resta integra durante la sospensione dell’esecuzione e per la sola pendenza dell’istanza di misura alternativa: la sospensione ex art. 656 cod. proc. pen. riguarda l’esecuzione, non la pena, e serve a consentire la valutazione sulla concessione della misura.

Quanto all’art. 27 della Direttiva 2004/38/CE, il Collegio ne richiama il testo e osserva che le deroghe alla libertà di circolazione per motivi di ordine pubblico e pubblica sicurezza sono ammesse. La giurisprudenza amministrativa distingue tra limitazioni disposte con disposizioni generali e astratte e provvedimenti discrezionali ad personam: solo a questi ultimi si riferisce il divieto secondo cui la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente il provvedimento. Il ritiro del passaporto è invece imposto dalla legge come conseguenza della condanna esecutiva.

Il Collegio aderisce all’argomento del precedente consiliare secondo cui l’elencazione delle deroghe non è tassativa: se la libertà di circolazione può essere sacrificata da una valutazione discrezionale dell’amministrazione, a maggior ragione può esserlo in forza di un’implicazione legale dell’esecuzione della pena. Richiama anche la giurisprudenza civile di legittimità che esclude il contrasto con la direttiva.

Ne consegue che la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non presenta profili di fondatezza. È infondata anche la censura di contraddittorietà, non essendovi prova che la definitività della condanna fosse nota alla Questura al momento del rinnovo. La questione di legittimità costituzionale è esclusa: l’automatismo è frutto di una scelta legislativa che attribuisce un potere vincolato, espressione di un bilanciamento non illogico. Il motivo procedimentale è superato dalla sanatoria processuale ex art. 21 octies, comma 2, legge n. 241/1990, trattandosi di potere vincolato. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 656 c.p.p.

Tutte le 166 sentenze sull'art. 656 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *