Concessioni demaniali marittime: proroga tecnica e piano delle coste (TAR Puglia n. 1216 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative è legittima, e compatibile con l’ordinamento europeo, solo ove abbia carattere tecnico, ossia sia finalizzata a garantire la continuità delle attività nelle more della gara già indetta o di imminente indizione. Il termine del 30 settembre 2027 previsto dall’art. 3, comma 2, legge n. 118/2022, nel testo risultante dal d.l. n. 131/2024, convertito con legge n. 166/2024, costituisce termine massimo di prorogabilità e non impedisce alle amministrazioni di fissare un termine più ristretto. La mancata previsione, negli atti di indizione della gara, degli indennizzi ai concessionari uscenti non determina l’illegittimità della procedura. L’elaborato planimetrico posto a base del Piano comunale delle coste è atto istruttorio e non definitivo, privo di efficacia lesiva diretta, e la sua contestazione è ammissibile solo unitamente all’impugnazione del piano definitivo e in presenza di perdurante attualità dell’interesse.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un complesso turistico-ricettivo nel territorio comunale e ha gestito, in forza di concessione demaniale marittima risalente al 2006 e successive proroghe, uno stabilimento balneare sul tratto di spiaggia prospiciente la struttura.

Il Comune ha avviato le operazioni per la gara di assegnazione delle nuove concessioni e, con due delibere di Giunta, ha dato impulso alla redazione del Piano comunale delle coste, adottando un elaborato planimetrico quale base di partenza, e ha indirizzato l’avvio della selezione. Con determinazione dirigenziale ha poi escluso dalla gara il tratto di litorale antistante la struttura della ricorrente, in ragione della asserita assenza di libero accesso al pubblico. La società ha impugnato le delibere, deducendo tre motivi: errori nell’elaborato planimetrico, illegittimità dell’avvio della gara in assenza del piano approvato, e mancata applicazione della proroga e degli obblighi di ricognizione e indennizzo. Il Comune e un interventore ad opponendum hanno resistito, eccependo l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di ulteriore rinvio, non sussistendo pregiudizialità rispetto ai giudizi pendenti in appello. Quanto all’intervento ad opponendum, ne afferma l’ammissibilità richiamando il principio per cui è sufficiente un interesse di mero fatto collegato a quello azionato in via principale (TAR Lazio n. 7580 del 2025; Cons. Stato n. 7141 del 2024). L’interventore è proprietario di un terreno confinante e prospiciente il mare, ove svolge attività turistica, e ha dichiarato l’interesse a partecipare alla selezione.

Il primo motivo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b, cod. proc. amm. L’elaborato planimetrico allegato alla prima delibera costituisce atto di natura istruttoria e non definitivo, individuato unicamente come punto di partenza per la redazione del Piano, senza valore finale. La sua contestazione sarebbe stata ammessa solo unitamente all’impugnazione del piano definitivo. La stessa ricorrente ha riferito che, in sede di redazione definitiva, le previsioni relative all’area di interesse sono state modificate: conferma ex post dell’insussistenza di lesività attuale. Né l’esclusione del tratto di costa dalla gara ha prodotto effetti pregiudizievoli, trattandosi di valutazione di discrezionalità tecnico-amministrativa priva di efficacia preclusiva definitiva.

Anche il secondo motivo è inammissibile. La ricorrente non ha presentato domanda di partecipazione alla gara e la porzione di litorale cui è circoscritto il suo interesse non è interessata dalla procedura. Non emerge alcuna lesione diretta dallo svolgimento della selezione.

Il terzo motivo è infondato. Sulle censure relative alla proroga, il Collegio dà continuità all’orientamento del giudice d’appello (Cons. Stato, Sez. VII, n. 4121 del 2026): la data del 30 settembre 2027 è termine massimo, e l’amministrazione può stabilirne uno più ristretto. La proroga è ammessa solo se tecnica, strumentale alla gara; il TAR richiama la propria sentenza n. 1656 del 2025, che aveva escluso in capo alla ricorrente le condizioni per beneficiarne. Quanto agli indennizzi e alla ricognizione delle strutture, la ricorrente non ha dato conto della loro rilevanza sulla propria posizione, e comunque l’omissione non inficia la gara. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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