L’inerzia nell’erogazione della Carta docente legittima il giudizio di ottemperanza e la nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 13692 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato della sentenza e la sua notificazione nelle forme di legge, l’inerzia dell’Amministrazione, che non fornisca chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione, legittima l’accoglimento del ricorso. I presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili in sede di ottemperanza. Decorso inutilmente il termine assegnato per l’adempimento, va nominato fin da subito un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, di una sentenza del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto il diritto di un docente al beneficio economico della Carta elettronica del docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni 2022/2023 e 2024/2025, condannando l’Amministrazione al pagamento di un valore nominale complessivo di euro 1.000,00. Il ricorrente, constatato l’inadempimento, proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo che fosse data esecuzione al giudicato. Il Ministero si costituiva solo formalmente, senza fornire elementi utili.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, riscontrando la regolare notificazione della sentenza ai fini esecutivi e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Ha inoltre affermato la propria competenza funzionale ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, la Corte ha rilevato che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non aveva fornito chiarimenti o indicazioni utili a dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato. Richiamando il principio giurisprudenziale in tema di onere della prova tra debitore e creditore, ha precisato che spetta al debitore, ossia all’Amministrazione, dimostrare di aver adempiuto. La mancata prova dell’adempimento determina l’accoglimento della domanda.
Il Collegio ha poi ribadito che, in sede di ottemperanza, non è possibile sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato, la cui esecuzione va pertanto ordinata. Ha quindi disposto l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni, nominando fin da ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Particolare rilievo assume la parte motiva in cui il TAR segnala la situazione di criticità dovuta all’inerzia, persistente nel tempo, dell’Amministrazione nel corrispondere le somme dovute a titolo di bonus docente, che costringe i docenti a instaurare un ulteriore giudizio per ottenere l’esecuzione. Tale circostanza ha indotto il Collegio a disporre l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale del Lazio della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione del Ministero, per gli eventuali profili di competenza. È stata invece esclusa, allo stato, la condanna al pagamento delle penalità di mora, cui si potrà provvedere in caso di perdurante inottemperanza.
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Nota della Redazione
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