Ricorso demanio marittimo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 686 del 14.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. Essa può pertanto dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Di fronte a tale dichiarazione il giudice, in ossequio al principio dispositivo, è obbligato a prenderne atto e a dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La sopravvenienza di un provvedimento che soddisfi la pretesa può quindi privare di interesse la domanda, senza che il Collegio proceda all’esame nel merito dei motivi.

Il Fatto

I ricorrenti sono concessionari di aree del demanio marittimo per l’esercizio di stabilimenti balneari sul litorale di Formia. Impugnavano la delibera di Giunta comunale che aveva fissato al 31.12.2023 la scadenza delle concessioni in essere, anziché al 31.12.2033, unitamente ad altri atti presupposti, dolendosi del contrasto con la legge n. 118/2022 e con i principi di tutela della concorrenza.

Con successivi motivi aggiunti censuravano le note con cui il Comune aveva respinto le istanze di proroga e fissato al 31.12.2024 il termine per la liberazione delle aree, e poi denunciavano il silenzio serbato sulle istanze di proroga fino al 2027. Il Comune eccepiva l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo adottato una delibera che disponeva la proroga delle concessioni sino al 2027.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto una questione di ordine processuale, che assorbe ogni altra. Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. Entro tale limite può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio.

Da ciò deriva, in ossequio al principio dispositivo, un preciso obbligo del giudice: prendere atto della dichiarazione della parte e dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il Tribunale richiama sul punto TAR Lazio Roma, Sez. II quater, n. 4091 del 24.02.2025.

La verifica in concreto è lineare. I ricorrenti hanno depositato atto con cui rappresentavano di non avere più interesse alla definizione del giudizio, dichiarazione ribadita in sede di discussione orale. A fronte di ciò, il ricorso e i motivi aggiunti non possono che essere dichiarati improcedibili, senza scrutinio dei motivi nel merito.

Il Collegio non entra dunque nel merito delle censure sulla durata delle concessioni, sull’evidenza pubblica e sul PUA, né sulle doglianze relative al silenzio. L’esito processuale assorbe integralmente le questioni sostanziali prospettate.

Quanto alle spese, l’andamento della vicenda giustifica l’integrale compensazione tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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