L’indennità paesaggistica si prescrive dal rilascio della concessione in sanatoria (TAR Sicilia n. 2069 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al pagamento dell’indennità pecuniaria prevista dall’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 per la compatibilità paesaggistica di opere abusive oggetto di condono si prescrive nel termine ordinario decorrente dal rilascio della concessione edilizia in sanatoria, e non dalla notifica del provvedimento che applica la sanzione. La notificazione del provvedimento sanzionatorio al tecnico di fiducia del proprietario, in assenza di elezione di domicilio presso questi, non produce effetti interruttivi del corso della prescrizione. Il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza sul piano particolareggiato di recupero rileva ai fini della decorrenza del termine di formazione tacita del titolo in sanatoria. La perizia di stima che determina il quantum della sanzione ha natura endoprocedimentale ed è autonomamente inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile in area sottoposta a vincolo paesaggistico panoramico, aveva presentato nel 1986 domande di condono edilizio. La Soprintendenza nel 2015 accertava la compatibilità paesaggistica delle opere, subordinandone il mantenimento al pagamento dell’indennità ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004; seguiva la concessione edilizia in sanatoria. Nel 2019 il Dipartimento dei Beni Culturali applicava la sanzione, quantificata in oltre trentamila euro per “lieve danno all’ambiente”, notificata al ricorrente solo nel 2022.

Il proprietario impugnava il decreto e la perizia di stima, deducendo l’insussistenza dell’obbligo dell’indennità in materia di condono, vizi del procedimento, eccessività del quantum e, soprattutto, l’intervenuta prescrizione del diritto. L’Amministrazione resisteva sostenendo la natura vincolata del provvedimento e l’effetto interruttivo della notifica effettuata al tecnico di fiducia nel 2019.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via prioritaria l’eccezione di prescrizione, richiamando la sentenza del C.G.A.R.S. n. 95 del 09.02.2021, alle cui motivazioni rinvia per sintesi. Da essa ricava il principio secondo cui, indipendentemente dalla qualificazione giuridica da attribuire alla previsione dell’art. 167, quinto comma, del d.lgs. n. 42/2004 in tema di “pagamento di una somma equivalente”, il termine prescrizionale decorre dal rilascio della concessione in sanatoria.

Nel caso concreto il rilascio risale al 7 aprile 2015, mentre la notifica del provvedimento impugnato è avvenuta il 23 giugno 2022. Ne deriva, secondo il Tribunale, l’intervenuta prescrizione del diritto azionato dall’Amministrazione con il decreto sanzionatorio.

Il Collegio aggiunge che la Sezione, con la sentenza n. 1749/2023 del 31.05.2023, aveva già precisato, in coerenza con il parere del C.G.A.R.S., Sezioni Riunite, n. 29/2023 del 20.01.2023, che in presenza di parere favorevole sul piano particolareggiato di recupero occorre considerare il momento in cui la Soprintendenza si è espressa su tale piano.

Quanto all’asserito effetto interruttivo, il Tribunale rileva che non risulta che il ricorrente abbia mai eletto domicilio presso il tecnico incaricato. Pertanto la notifica del 3 settembre 2019, con cui l’Amministrazione ha portato a conoscenza del tecnico il provvedimento tramite nota del 30 agosto 2019, non assume rilievo ai fini dell’interruzione della prescrizione.

Il ricorso è quindi accolto quanto al decreto dipartimentale, con annullamento in parte qua. È invece inammissibile l’impugnazione della perizia di stima, atto di natura endoprocedimentale contestato per finalità tuzioristiche. Le oscillazioni giurisprudenziali in materia e l’esito complessivo giustificano la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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