Parere regionale di compatibilità programmatoria e trasferimento di posti letto accreditati (TAR Abruzzo n. 298 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il parere regionale di compatibilità programmatoria di cui all’art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992 e all’art. 3, comma 5, l.r. Abruzzo n. 32/2007 è espressione di un potere vincolato, diretto a verificare la corrispondenza del progetto agli strumenti di programmazione sanitaria e al fabbisogno previamente determinato. In tale sub procedimento non è attribuito alla Regione alcun potere discrezionale di comparazione tra le peculiari esigenze assistenziali di aree geografiche diverse. Il trasferimento di posti letto accreditati nell’ambito territoriale della medesima Azienda sanitaria locale non incide sul fabbisogno assistenziale residenziale complessivo e la scelta di delocalizzare l’erogazione attiene al merito imprenditoriale, insindacabile in sede giurisdizionale. Il sub procedimento non contempla il coinvolgimento degli enti locali e la natura vincolata del potere esclude che la partecipazione del Comune avrebbe potuto influire sull’esito.

Il Fatto

La Regione Abruzzo, con deliberazione della Giunta, aveva disposto l’accreditamento provvisorio di quaranta posti letto presso la RSA gestita da un’associazione nel Comune di Celano. Nel novembre 2017 l’associazione ha chiesto al Comune di Fontecchio l’autorizzazione all’ampliamento della propria RSA locale, per trasferirvi i quaranta posti letto già accreditati a Celano. Il Comune di Fontecchio ha trasmesso l’istanza al Dipartimento regionale per la Salute e il Welfare, che con determinazione dirigenziale n. DPF009/20 del 20.12.2017 ha rilasciato il parere favorevole di compatibilità programmatoria.

Il Comune di Celano ha impugnato il parere regionale e l’autorizzazione comunale, deducendo violazione della disciplina di settore, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità della scelta di depauperare la rete assistenziale della Marsica e il mancato coinvolgimento nel procedimento. La Regione e la controinteressata hanno eccepito il difetto di legittimazione del Comune ricorrente. La domanda cautelare è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di prescindere dalla questione preliminare sulla legittimazione per l’evidente infondatezza del ricorso, in applicazione del principio di effettività della tutela.

Il parere di compatibilità programmatoria è stato qualificato come obbligatorio e vincolante e immediatamente lesivo. Esso verifica la rispondenza dell’istanza alle prescrizioni del piano sanitario regionale, dei piani stralcio e dell’atto di fabbisogno. Nel caso concreto il ricorrente non ha contestato specifici profili di incompatibilità, ma ha censurato il mancato bilanciamento degli interessi delle popolazioni delle due aree.

La Corte ha distinto la fase programmatoria, nella quale la Regione esercita un potere discrezionale di individuazione dei fabbisogni, dal sub procedimento autorizzatorio, nel quale nessuna norma attribuisce alla Regione un potere di comparazione delle esigenze assistenziali di singole aree. Il trasferimento dei posti letto nella stessa Provincia ha consentito di verificare l’invarianza del presupposto già accertato in sede di autorizzazione della RSA di origine: la delocalizzazione non incide sul fabbisogno residenziale complessivo.

Quanto ai diritti partecipativi, il sub procedimento non prevede il coinvolgimento degli enti locali. La natura vincolata del potere avrebbe comunque precluso alla Regione di valutare elementi non correlati alla politica sanitaria, così che la partecipazione del Comune non avrebbe potuto mutare l’esito.

Nessuna contraddittorietà è stata ravvisata rispetto alle deliberazioni della Giunta che avevano confermato le dotazioni accreditate e approvato i fabbisogni per ciascuna Azienda sanitaria locale: la conferma del fabbisogno complessivo corrobora la coerenza del progetto. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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