Condono pendente e ordine di demolizione dell’Ente Parco: illegittimità (Cons. Stato n. 3112 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo l’ordine di demolizione di opere abusive adottato in pendenza, e senza la previa definizione, dell’istanza di condono edilizio: fino alla conclusione del procedimento condonistico i provvedimenti sanzionatori devono intendersi sospesi. Il vincolo naturalistico sopravvenuto alla realizzazione delle opere non ne preclude la condonabilità, assumendo la natura di vincolo relativo che impone un apprezzamento concreto di compatibilità, e non un mero richiamo del vincolo. L’Ente Parco non può invocare il prevedibile esito dell’istanza, trattandosi di poteri amministrativi non ancora esercitati. Nel giudizio d’appello è inammissibile la produzione di nuove prove già nella disponibilità dell’amministrazione nel primo grado.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un terreno agricolo in un comune ricadente nel Parco Nazionale del Vesuvio, sul quale insiste un fabbricato risalente agli anni Ottanta, oggetto nel 1986 di istanza di condono edilizio ex legge n. 47/1985, mai definita dal Comune. A seguito di sopralluogo, l’Ufficio Tecnico comunale comunicava all’Ente Parco la presenza di attività edilizia in difformità dal Piano del Parco e in assenza del nulla osta ex art. 13 della legge n. 394/1991.

Con ordinanza il Direttore dell’Ente Parco ingiungeva la rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, ai sensi dell’art. 29 della legge n. 394/1991. Il TAR Campania accoglieva il ricorso, ritenendo la disciplina del Parco inapplicabile a opere realizzate prima dell’istituzione dell’Ente e dell’adozione del Piano. L’Ente Parco ha proposto appello, contestando anche la corrispondenza tra opere condonate e manufatto rilevato.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello, pur accogliendo il primo motivo e confermando la sentenza con diversa motivazione. Sul piano del tempus regit actum, l’Ente Parco ha ragione: la disciplina del Parco e il vincolo si applicano anche agli immobili preesistenti, rilevando il regime giuridico dell’area alla data del provvedimento conclusivo. Il vincolo sopravvenuto non opera retroattivamente, ma non resta privo di conseguenze: sussiste l’onere di acquisire il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo in ordine all’assentibilità della sanatoria (richiamata Cons. Stato, VII, n. 7754 del 2025 e Adunanza plenaria n. 20 del 1999).

Tale vincolo, però, non rende l’istanza inammissibile a priori. Ai sensi dell’art. 33, comma 1, della legge n. 47/1985, solo i vincoli di inedificabilità assoluta imposti prima della realizzazione dell’abuso precludono la condonabilità; quelli sopravvenuti assumono natura di vincoli relativi ex art. 32 della legge n. 47/1985 e impongono un apprezzamento concreto di compatibilità (richiamata Cons. Stato, VI, n. 896 del 2025).

La conferma della sentenza passa allora per il diverso profilo, ritualmente riproposto, della mancata previa definizione dell’istanza di condono. La Corte ribadisce che sono illegittimi gli ordini di demolizione emessi in pendenza dell’istanza senza la sua formale definizione (Cons. Stato, II, n. 439 del 2025; Cons. Stato, VI, n. 4496 del 2023). Fino alla definizione delle domande di condono tutti i provvedimenti sanzionatori devono intendersi sospesi: non è ammessa alcuna valutazione prognostica sull’esito, né da parte del giudice né dell’amministrazione.

Quanto alle asserite difformità, la Corte dichiara inammissibile ex art. 104, comma 2, cod. proc. amm. la produzione in appello dei rilievi aerofotogrammetrici privi di data certa: erano già nella disponibilità dell’amministrazione e la lacuna istruttoria è a essa interamente imputabile, non potendo il metodo acquisitivo supplire agli oneri probatori della parte pubblica in violazione del principio di parità delle parti.

Nel merito, la genericità della relazione di sopralluogo non consente di comprovare l’alterità tra manufatto condonato ed esistente. Spetta dunque al Comune definire la domanda di condono, verificando cosa sia condonabile e cosa non lo sia; in tale sede l’Ente Parco esprimerà il proprio nulla osta di natura naturalistico-ambientale. Solo per le opere non condonate e incompatibili residueranno gli obblighi sanzionatori della vigilanza edilizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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