Improcedibilità del ricorso amministrativo per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 269 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Può pertanto dichiarare di aver perduto l’interesse alla decisione. Il giudice, non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria non richiede accertamenti nel merito dei motivi, essendo sufficiente la sopravvenuta caduta dell’interesse alla pronuncia.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un ristorante e, con istanza del 5 giugno 2020, aveva chiesto di occupare temporaneamente suolo pubblico mediante una pedana in legno e un dehor, invocando la normativa emergenziale COVID di cui agli artt. 181 e 264 del D.L. n. 34 del 2020 e la delibera di Giunta municipale del 26 maggio 2020. Il Comune aveva dapprima comunicato un preavviso di rigetto e poi rilasciato l’autorizzazione, prescrivendo però l’obbligo di smontare e rimuovere le strutture a ogni chiusura giornaliera.

Ritenuta materialmente impossibile la rimozione infragiornaliera, la società ha chiesto la modifica dell’autorizzazione. Il diniego del 3 agosto 2020 ha motivato che la normativa speciale «non prevede esoneri o deroghe». La società ha impugnato gli atti davanti al TAR, ottenendo il rigetto dell’istanza cautelare monocratica. Il 3 maggio 2024 ha poi depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la ricorrente, prima che la causa fosse trattenuta per la decisione, ha depositato esplicita dichiarazione di non avere più interesse alla pronuncia. Ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di improcedibilità.

Il percorso argomentativo muove da un principio generale del processo amministrativo: la parte dispone dell’azione fino alla rimessione della causa. Da ciò deriva che la rinuncia all’interesse, intervenuta prima della decisione, priva il giudizio del suo oggetto.

Il Tribunale ha escluso qualsiasi margine di intervento officioso. Non sussiste né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Il giudice, quindi, non può che prendere atto della scelta processuale della parte.

La declaratoria di improcedibilità assorbe ogni valutazione sui motivi di ricorso, che non vengono esaminati nel merito. Le censure articolate — eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione dell’art. 181 del D.L. n. 34 del 2020, irragionevolezza — restano non scrutinate.

Sul piano delle spese, il Collegio ha disposto la compensazione integrale tra tutte le parti costituite, in ragione dell’esito e del comportamento processuale. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall’Autorità amministrativa, con ordine alla Segreteria di oscurare le generalità ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196 del 2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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