Affidamento infragruppo di lavori autostradali e silenzio-assenso sul ribasso (TAR Liguria n. 945 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di affidamento infragruppo dei lavori da parte del concessionario autostradale, la verifica ministeriale del coefficiente di ribasso costituisce atto di vigilanza che segue l’esercizio dell’attività del privato e non un atto abilitativo o autorizzativo: essa resta quindi estranea all’ambito di applicazione del silenzio-assenso di cui all’art. 20, legge 7 agosto 1990, n. 241. Il calcolo del ribasso secondo il criterio dei contratti similari spetta al concessionario, mentre al concedente compete verificare la rispondenza della procedura alla regola convenzionale e la correttezza del risultato. L’attività così svolta è vincolata, con conseguente insussistenza del dedotto eccesso di potere. Sul piano processuale, gli atti dell’amministrazione concedente relativi a tratte autostradali circoscritte producono effetti limitati al territorio interessato, con competenza del TAR regionale.

Il Fatto

La società ricorrente, concessionaria della progettazione, costruzione ed esercizio di una tratta autostradale, dopo l’approvazione del progetto esecutivo ha comunicato al Ministero l’intenzione di affidare a una società collegata i lavori di adeguamento di diciotto gallerie, indicando nel 9,869% il ribasso da applicare al corrispettivo, determinato come media dei ribassi di lavori similari aggiudicati da ANAS e dal Ministero negli ultimi sei mesi.

Con successivo provvedimento il Ministero ha quantificato il ribasso nella misura del 13,252%. La società ha impugnato tale atto, deducendo la violazione dell’art. 20, legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere, sul presupposto che, a seguito della comunicazione, si sarebbe formato il silenzio-assenso e che il Ministero sarebbe intervenuto in autotutela a lavori largamente avanzati. Il Ministero ha eccepito il difetto di competenza territoriale in favore del TAR Lazio e, nel merito, ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza territoriale. La giurisprudenza amministrativa, anche in sede di regolamento di competenza, ritiene che gli atti dell’amministrazione concedente riguardanti tratte autostradali circoscritte esplichino effetti limitati al territorio interessato, con carattere residuale della competenza del TAR Lazio. Il richiamo alle ordinanze del Consiglio di Stato nn. 5012-5019 del 13 agosto 2020 e alla ordinanza del TAR Lazio n. 7405 del 2024 sorregge la competenza del giudice ligure.

Nel merito, il giudice richiama l’orientamento del Consiglio di Stato n. 6698 del 2022, che ha escluso l’applicabilità della disciplina sul silenzio-assenso a fattispecie analoghe. Nella specie non esiste un potere autoritativo per legge cui sia subordinata l’attività privata: la regola è contenuta in una convenzione cui le parti del rapporto concessorio devono attenersi.

Spetta al concessionario calcolare il ribasso applicando il criterio dei contratti similari; al concedente compete verificare la rispondenza della procedura alla regola convenzionale e la correttezza del risultato. Ciò che viene definito autorizzazione all’applicazione del ribasso è in realtà un atto di vigilanza che segue l’attività del privato, non un atto abilitativo che la precede.

Da qui l’estraneità della vicenda all’art. 20, legge n. 241/1990 e l’improprio richiamo del silenzio-assenso negli atti delle parti. Il Collegio condivide tali considerazioni e ritiene superato il precedente contrario del TAR Lazio n. 3381 del 2020.

Quanto all’eccesso di potere, il vizio non sussiste perché la verifica ministeriale costituisce attività vincolata. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 4.400,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *