Ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse su concessioni demaniali (TAR Lazio n. 479 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In virtù del principio della domanda, il sindacato giurisdizionale amministrativo può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso, e il processo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso. Ove il ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, dichiari di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento, il giudice adito non può decidere nel merito. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La dichiarazione del difensore è idonea a precludere la decisione di merito e a determinare l’improcedibilità del gravame.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima a scopo turistico-ricreativo assegnata prima della Direttiva Servizi ma oggetto di proroghe automatiche successive, impugnava gli atti con cui il Comune di Latina aveva ridotto il termine finale della concessione, stabilito di procedere a gara per la riassegnazione e approvato il relativo avviso esplorativo.
Il ricorso era affidato a quattro motivi: inapplicabilità della disciplina unionale e interna sul rinnovo al titolo rilasciato anteriormente alla trasposizione della direttiva; impossibilità di indire la gara in assenza di previa regolamentazione degli indennizzi per i concessionari uscenti; necessità di riconsiderare l’obbligo di gara alla luce delle sopravvenienze normative; contraddittorietà dell’indizione della gara rispetto all’affermazione sulla non scarsità dell’arenile. Il Comune eccepiva inammissibilità e improcedibilità del gravame per le sopravvenienze normative intervenute.
La Motivazione della Corte
All’udienza pubblica, in relazione all’eccezione di improcedibilità sollevata dall’amministrazione comunale, il difensore della ricorrente manifestava il venir meno dell’interesse alla decisione. Il Collegio prendeva atto di tale dichiarazione univoca, che precludeva la decisione nel merito.
Il Tribunale richiama il principio della domanda: il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice possa deciderlo nel merito ove il ricorrente abbia dichiarato, prima della spedizione in decisione, di non avere più interesse all’annullamento degli atti gravati. A sostegno sono richiamate Cons. Stato, Sez. V, n. 4913 del 2012 e Sez. IV, n. 3848 del 2016.
In applicazione di tale principio, il Collegio dichiara il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 3061 del 2018, Sez. V, n. 4290 del 2018, Sez. IV, n. 4310 del 2018 e TAR Lazio, Roma, Sez. II, n. 4514 del 2016.
Quanto alle spese, il Tribunale ritiene sussistenti giusti motivi, connessi all’esito della controversia, per disporne l’integrale compensazione.
Nota della Redazione
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