L’accordo bonario di cessione è preliminare privato e difetta la giurisdizione (TAR Sardegna n. 471 del 27.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione della controversia ai fini del riparto di giurisdizione dipende dal petitum sostanziale e dalla causa petendi, cioè dall’intrinseca natura della posizione dedotta e dal rapporto giuridico fatto valere, non dalla prospettazione delle parti. La scrittura privata con cui il privato si impegna a cedere gratuitamente l’area necessaria all’opera pubblica e il Comune a realizzare le opere di urbanizzazione e a conservare la volumetria residua, priva della quantificazione dell’indennità e dell’effetto traslativo, non è accordo sostitutivo del provvedimento ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990. Essa costituisce preliminare di vendita ad effetti anticipati, stipulato iure privatorum, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un fondo in Tempio Pausania, ha chiesto la condanna del Comune alla restituzione del terreno occupato e alla riduzione in pristino o, in subordine, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, secondo i criteri dell’art. 42-bis del t.u. espropriazioni. Espone che nel 2002 il Comune ha dichiarato la pubblica utilità, ha occupato e trasformato l’area, ma non ha adottato il decreto di esproprio né formalizzato alcuna cessione volontaria, restando inerte anche dopo la diffida del 2020.

Il Comune ha eccepito l’avvenuta cessione gratuita mediante scrittura privata del 17 giugno 2003, non seguita dall’atto pubblico per l’indisponibilità della proprietaria, e ha proposto ricorso incidentale per l’accertamento dell’inadempimento e per la sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. Il Collegio ha sollevato d’ufficio la questione di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce il riparto di giurisdizione muovendo dal criterio del petitum sostanziale, richiamando sul punto Cassazione civile, Sezioni Unite, 10/04/2024, n. 9716. Rileva che i fatti e il rapporto giuridico dedotti, tanto nel ricorso principale quanto in quello incidentale, collocano la vicenda fuori dalla materia espropriativa.

La scrittura privata del 2003 non è sussumibile tra gli accordi sostitutivi del provvedimento: se lo fosse, avrebbe sostituito l’occupazione o l’esproprio. Le deliberazioni comunali richiamate escludono però che si procedesse all’occupazione preordinata all’esproprio proprio in ragione dell’accordo bonario, che ha costituito il titolo della materiale apprensione e trasformazione, superando la procedura espropriativa.

L’accordo è inoltre privo della quantificazione dell’indennità e non ha prodotto l’effetto traslativo, differito al rogito successivo al frazionamento. Da qui la qualificazione come preliminare di vendita ad effetti anticipati, per il quale il giudice amministrativo è pacificamente privo di giurisdizione: la detenzione del promissario acquirente non è possesso utile ad usucapionem, salva l’interversio possessionis (richiamate Cassazione civile, Sezioni Unite, 21 marzo 2017, n. 7155 e 27 marzo 2008, n. 7930).

Non vale in senso contrario la dedotta occupazione di ulteriori 200 mq non compresi nell’accordo: la circostanza si fonda solo sulla perizia di parte, è contestata dall’Amministrazione e va accertata davanti al giudice ordinario, competente sia sui vizi del contratto sia sulla sua esecuzione.

Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con riproposizione delle questioni di merito nei termini dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.; le spese sono compensate in ragione dell’esito in rito e della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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