Permesso in deroga: il diniego deve essere persuasivamente motivato (TAR Puglia n. 00977 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di permesso di costruire in deroga, il Consiglio comunale deve motivare in modo persuasivo il diniego quando l’istruttoria tecnica attesta l’interesse pubblico e non rileva ostacoli urbanistici. La discrezionalità consiliare non consente di ignorare, senza adeguata confutazione, gli elementi favorevoli relativi alla rigenerazione urbana, al contenimento del consumo di suolo e al recupero sociale dell’immobile. Se sopravviene la carenza d’interesse all’annullamento, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., quando permane l’interesse risarcitorio. Tale accertamento non implica il riconoscimento del danno, che richiede la verifica autonoma dell’illecito, del nesso causale e del pregiudizio ingiusto.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la deliberazione con cui il Consiglio comunale aveva negato il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, non ravvisando l’interesse pubblico richiesto dall’art. 14 d.P.R. n. 380/2001. Il progetto riguardava la ristrutturazione di un immobile allo stato rustico, con mutamento della destinazione da artigianale a servizi socio-assistenziali. L’operazione era collegata a un preliminare di compravendita, condizionato al rilascio del titolo, per realizzare una struttura destinata a soggetti fragili.
Il ricorrente deduceva, tra l’altro, difetto di motivazione, contraddittorietà e violazione della disciplina sul permesso in deroga. In sede cautelare, il TAR disponeva il riesame, rilevando il parere favorevole di regolarità tecnica sull’interesse pubblico. Durante il giudizio, la condizione prevista dal preliminare si verificava negativamente e l’intervento non risultava più realizzabile. Il ricorrente chiedeva quindi il solo accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene applicabile l’art. 34, comma 3, c.p.a. La sopravvenuta perdita d’interesse all’annullamento non impedisce infatti l’accertamento dell’illegittimità, quando la parte manifesta un interesse risarcitorio. La decisione richiama sul punto Cons. Stato, Ad. plen., 13 luglio 2022, n. 8.
Nel merito, il TAR rileva il contrasto tra l’esito consiliare e l’istruttoria amministrativa. Gli uffici avevano espresso parere favorevole di regolarità tecnica e il responsabile del settore urbanistico aveva fornito un impulso positivo. A fronte di tali risultanze, il Consiglio comunale non aveva illustrato in modo persuasivo le ragioni per negare la sussistenza dell’interesse pubblico.
L’intervento, secondo il Collegio, produceva effetti di rigenerazione urbana, contenimento del consumo di suolo e recupero sociale di un’opera preesistente. Si trattava di una ristrutturazione edilizia riconducibile all’art. 3, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 380/2001, accompagnata dal mutamento di destinazione d’uso. L’istruttoria non aveva inoltre individuato motivi urbanistici ostativi.
La stessa bozza di deliberazione evidenziava la coerenza della deroga con gli indirizzi comunali. L’amministrazione aveva già promosso una variante semplificata per superare la rigidità delle previsioni urbanistiche, migliorare i servizi e favorire le attività economiche. La deroga non contrastava con l’impostazione generale del piano, non impediva future varianti e riguardava un’area dotata delle urbanizzazioni primarie.
Il diverso orientamento emerso nel dibattito consiliare, privo di una motivazione idonea a confutare tali elementi, rende quindi illegittimo il diniego e determina la perdita di una chance di valorizzazione del bene. Il TAR precisa tuttavia che l’eventuale risarcimento richiederà un autonomo accertamento della condotta illecita, del nesso causale e del danno ingiusto. Dovranno essere valutate anche la dinamica del preliminare e la scadenza della relativa condizione, quali possibili fattori di riduzione o esclusione del danno ai sensi degli artt. 1227 e 2056 c.c. Il ricorso viene pertanto accolto al solo fine dell’accertamento dell’illegittimità, con compensazione delle spese.
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