Sopravvenuta carenza di interesse per mutamento della situazione di fatto (TAR Molise n. 132 del 29.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo l’interesse alla decisione deve permanere fino al momento della pronuncia. La sopravvenuta e radicale modificazione della situazione di fatto presupposta dal provvedimento impugnato, documentata e non contestata, fa venir meno l’interesse alla decisione di merito e determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice è tenuto a verificare l’attualità di tale interesse, anche sollecitando le parti a dichiarare se permanga la volontà di definire il giudizio nel merito. L’inerzia del ricorrente a fronte di tale sollecitazione conferma il quadro delle sopravvenienze e integra i presupposti della declaratoria in rito.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Sindaco del Comune di Termoli n. 358 del 28.12.2021, con la quale le era stata prescritta l’esibizione di un cronoprogramma analitico degli interventi necessari a ricondurre la situazione dell’allevamento amatoriale di cani da lei gestito al rispetto delle esigenze di tutela della salute umana e animale e della sicurezza pubblica.
Il gravame era affidato all’eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti dell’ordinanza contingibile e urgente ex artt. 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000, per insufficiente istruttoria e per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune si è costituito eccependo, in via preliminare, tardività, mancata integrazione del contraddittorio, inammissibilità e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale concentra la propria decisione sull’eccezione preliminare di improcedibilità, ritenendola fondata. La difesa pubblica aveva evidenziato che la situazione di fatto presupposta all’adozione del provvedimento risultava “radicalmente modificata”.
Nelle more del giudizio la ricorrente ha cambiato residenza e ha lasciato il sito “pulito e privo di attrezzature riconducibili ad un possibile allevamento di cani”. Tali circostanze risultano documentate dal verbale redatto il 18.12.2024 dal Nucleo di Polizia Ambientale di Termoli. Il dato fattuale, dunque, non è affidato a mere allegazioni, ma a riscontro documentale.
Il Collegio sottolinea come la ricorrente non abbia fornito alcun riscontro a quanto disposto con l’ordinanza presidenziale n. 117/2024, con cui era stato ordinato alle parti di dichiarare se permanga l’interesse alla definizione del giudizio nel merito, oppure se siano sopraggiunte ragioni di rinuncia, di sopravvenuta improcedibilità o di cessazione della materia del contendere. L’inerzia processuale viene letta come indice di indifferenza rispetto all’esito.
Su queste basi il Tribunale ritiene ampiamente integrati i presupposti per la declaratoria in rito della sopravvenuta carenza di interesse. L’improcedibilità consegue al venir meno dell’attualità dell’interesse, non a una valutazione di fondatezza dei motivi dedotti. La natura della vicenda e le sue peculiarità fattuali giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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