Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e ius postulandi dei convitti nazionali (TAR Toscana n. 340 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso un atto amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando una sopravvenienza verificatasi nelle more del giudizio elimini in modo definitivo l’utilità della pronuncia richiesta. Nel processo amministrativo la carenza sopravvenuta di interesse va dichiarata anche d’ufficio, restando preclusa ogni valutazione incidentale sulla legittimità del fatto che ha determinato la cessazione dell’interesse, tanto più quando la stessa parte ricorrente dichiari di non avere più interesse alla decisione. Quanto allo ius postulandi, i convitti nazionali possono avvalersi degli avvocati del libero foro con apposita deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione, in applicazione della facoltà di patrocinio riconosciuta dall’art. 43, quarto comma, del r.d. n. 1611 del 1933.
Il Fatto
Un convitto nazionale di istruzione, che utilizza locali di proprietà dell’amministrazione provinciale all’interno di un polo scolastico condiviso con un istituto tecnico, ha impugnato la nota con cui la Provincia ha riscontrato la propria istanza-diffida di assegnazione aggiuntiva di cinque aule, richiamando l’accordo già definito tra gli istituti e la mancanza di nuovi elementi per rivederlo.
La Provincia si è costituita eccependo, in via preliminare, la mancanza di ius postulandi degli avvocati del libero foro, il difetto di interesse e, nella memoria di replica, l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Si sono costituiti anche l’istituto tecnico e il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di mancanza di ius postulandi. La difesa provinciale sostiene che il convitto, ente obbligato ad avvalersi dell’Avvocatura dello Stato, non potesse conferire mandato a legali del libero foro. La Sezione la rigetta.
Richiamando l’art. 203, ottavo comma, del d.lgs. n. 297 del 1994 e la risalente tradizione normativa dell’art. 124 r.d. n. 1054 del 1923 e dell’articolo unico del r.d. n. 779 del 1940, il Collegio rileva che la norma parla di possibilità e non di obbligo di richiedere l’assistenza dell’Avvocatura dello Stato: si tratta di patrocinio facoltativo.
Trova quindi applicazione l’art. 43, terzo e quarto comma, del r.d. n. 1611 del 1933, che consente all’ente di non avvalersi dell’Avvocatura in caso di conflitto di interessi o con apposita motivata delibera. Nel caso di specie il convitto ha depositato la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 28 ottobre 2025, che ha esplicitato la volontà di ricorrere a legali del libero foro. Non si applica, invece, l’art. 14, comma 7-bis, del d.P.R. n. 275 del 1999, che regola la diversa fattispecie delle istituzioni scolastiche autonome e non i convitti nazionali.
Del tutto assorbente è poi l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Con determinazione del 21 gennaio 2026, n. 101, l’amministrazione provinciale ha ratificato un nuovo accordo tra gli istituti scolastici e l’U.S.T., definito nella conferenza di servizi decisoria del 7 gennaio 2026, che lascia inalterata la ripartizione per l’anno in corso e ridistribuisce gli spazi per i tre anni successivi.
Il Collegio dichiara pertanto il ricorso improcedibile, restando assorbite le questioni sollevate dal Ministero. Le considerazioni di quest’ultimo su una presunta illegittimità del nuovo accordo non possono condurre a un accertamento incidentale in presenza della dichiarazione della stessa parte ricorrente di non avere più interesse. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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