Il giudicato copre il dedotto e il deducibile sull’acquisizione dell’area (TAR Campania n. 8463 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato copre il dedotto e il deducibile e si estende a tutte le questioni che, ancorché non specificamente proposte, costituiscono precedente logico, essenziale e necessario della pronuncia. Ne consegue che il presupposto fattuale e giuridico assunto a fondamento di molteplici statuizioni, oggetto di giudizi cui il ricorrente ha preso parte, non può essere rimesso in discussione. L’amministrazione non è tenuta a riaprire un procedimento di autotutela su una propria precedente determinazione, trattandosi di valutazione discrezionale correlata a esigenze di certezza delle situazioni giuridiche. Il silenzio è illegittimo solo per la parte della diffida che introduce una questione nuova, non ancora definita dall’amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile inserito in un complesso condominiale, ha diffidato il Comune a esercitare i poteri di vigilanza e sanzione su presunti abusi edilizi realizzati sull’area circostante, ascrivibili ai danti causa dell’attuale società proprietaria. A fondamento dell’istanza richiamava una serie di ordinanze di demolizione succedutesi nel tempo e un’ordinanza di revoca parziale, sostenendo che il ripristino dei luoghi non era mai effettivamente avvenuto.

Dopo una prima pronuncia che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione della relazione tecnica comunale, confermata in appello, l’ente ha portato formalmente a conoscenza del ricorrente tale relazione. Il ricorrente ha impugnato l’atto, dolendosi della mancata ottemperanza alle ordinanze e dell’erroneo presupposto della revoca, e ha chiesto dichiararsi l’illegittimità del silenzio su una successiva diffida.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge la domanda di annullamento della nota comunale. Le censure si concentrano sulle lacune istruttorie che avrebbero impedito all’amministrazione di avvedersi della mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione e della conseguente acquisizione ex lege dell’area al patrimonio comunale.

Tale questione è ormai coperta dal giudicato. Il Collegio richiama il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, estendendosi a tutte le questioni proponibili in via di azione o eccezione che costituiscono precedente logico, essenziale e necessario della pronuncia, come affermato da Cass. n. 1259 del 2024 e da Cons. Stato Sez. V n. 7121 del 2025.

La titolarità privata dell’area occupata dal parcheggio non è mai stata contestata nei molteplici giudizi. Fin da una precedente pronuncia la Sezione ha deciso sul presupposto che il complesso sia circondato dalla proprietà della società, e tale presupposto non è stato successivamente messo in discussione. È pertanto inammissibile il tentativo di rimettere in discussione, dopo quasi trent’anni, un presupposto fattuale e giuridico assunto a fondamento di plurime statuizioni.

Quanto alle istanze di condono, il Comune le ha respinte; risultano invece annullate per difetto di istruttoria le ordinanze che, sul presupposto dei dinieghi, avevano imposto il ripristino. Sull’ordinanza di revoca parziale, il Tribunale esclude che l’amministrazione debba riaprire il procedimento in autotutela, trattandosi di valutazione discrezionale.

La domanda sul silenzio è respinta perché il contenuto della diffida è in gran parte reiterativo. Residua però un profilo nuovo: la regolarità di un manufatto per cui difetta una determinazione finale. Il Tribunale ordina al Comune di riscontrarlo entro sessanta giorni, riservandosi sulla nomina del Commissario ad acta su istanza di parte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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