Autonomia del disciplinare dal penale e obbligo di autorizzazione preventiva (TAR Marche n. 376 del 20.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio disciplinare di polizia è autonomo rispetto al processo penale, salvo che l’amministrazione abbia sospeso il procedimento in attesa dell’esito di questo. L’assoluzione penale con formula piena non travolge automaticamente la sanzione disciplinare quando il giudice penale abbia espressamente qualificato la condotta come rilevante sul piano disciplinare ed escluso solo la sussistenza del dolo di falso. In tema di illecito disciplinare, la mancata richiesta di autorizzazione, anche informale, e l’omessa comunicazione all’amministrazione della cessazione anticipata del servizio integrano violazione della consegna, con conseguente legittima applicazione della sanzione prevista dall’art. 5, n. 4, del D.P.R. n. 737/1981. La deplorazione, non essendo graduabile, non consente censure sul quantum una volta accertata la riconducibilità della condotta alla fattispecie tipica. La scriminante dell’ordine gerarchico non opera quando la condotta abbia astratto rilievo penale o quando il dipendente avrebbe dovuto esercitare il diritto di rimostranza.
Il Fatto
Un assistente capo della Polizia di Stato, comandato con due colleghi al servizio di scorta su un convoglio ferroviario, insieme agli altri decideva di scendere alla stazione intermedia per visitare un locale, confidando sulla presenza a bordo di altri cinque colleghi. Il dirigente della Polizia Ferroviaria segnalava l’accaduto al Questore e al Ministero per i provvedimenti disciplinari. I tre venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria per interruzione di pubblico servizio e falso ideologico.
Esperita l’inchiesta formale e svoltosi il contraddittorio davanti al Consiglio di Disciplina, il Capo della Polizia irrogava la deplorazione congiunta alla pena pecuniaria di 3/30 della retribuzione mensile, qualificando la condotta ai sensi dell’art. 5, n. 4, del D.P.R. n. 737/1981. Il dipendente impugnava il decreto davanti al TAR Marche, che respingeva la domanda cautelare. Nel frattempo il G.U.P. assolveva gli imputati con formula piena; la difesa depositava la sentenza penale e ulteriori documenti, sostenendo il travolgimento dei presupposti della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione sull’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale. La difesa aveva ampliato i motivi nella memoria conclusionale, chiedendo anche l’annullamento in autotutela e la rimozione delle annotazioni matricolari; tali domande sono dichiarate inammissibili per omessa notifica all’amministrazione resistente. Nel merito, la Corte osserva che la sentenza del G.U.P. afferma espressamente la rilevanza disciplinare delle condotte, escludendone solo la sanzionabilità penale. L’assoluzione, pur non vincolante per il giudice amministrativo, non produce quindi riflessi automatici.
Quanto alla lamentata commistione tra chi rileva l’infrazione e chi propone la sanzione, il Tribunale chiarisce che il superiore si limita a una qualificazione dell’illecito che non condiziona lo sviluppo del procedimento. La nota del dirigente non conteneva alcuna proposta sanzionatoria, essendosi egli limitato a trasmettere la notizia al Questore, che ha poi avviato l’inchiesta formale. Irrilevanti sono le doglianze sul preteso demansionamento, estranee alla legittimità del provvedimento sanzionatorio. Il secondo profilo, relativo alla derubricazione operata dal Consiglio di Disciplina, non integra difetto di motivazione.
Le censure sul rito sono parimenti infondate. La violazione dell’art. 20 del D.P.R. n. 737/1981, oltre a non implicare di per sé l’illegittimità del procedimento, non ha prodotto effetti, essendosi il ricorrente presentato e difeso. Quanto alla mancata acquisizione del parere della Commissione Consultiva, la Corte precisa che esso è richiesto solo quando la sanzione massima astrattamente applicabile è la deplorazione, mentre qui, essendo contestati illeciti punibili con la destituzione, operava il procedimento aggravato davanti al Consiglio di Disciplina. Infondato è anche il motivo sull’art. 9, comma 2, della L. n. 19/1990, che disciplina i procedimenti avviati dopo la conclusione del processo penale, mentre quello in esame era stato promosso e concluso indipendentemente da esso.
Nel respingere le ultime censure, il Collegio valorizza la violazione cosciente e volontaria della consegna, la mancata acquisizione di un’autorizzazione preventiva e l’omessa comunicazione al capotreno, ravvisando anche un danno di immagine verso Ferrovie dello Stato. La scriminante dell’ordine del superiore non è invocabile per condotte con astratto rilievo penale né senza rimostranza; dagli atti emergeva comunque l’accordo di tutta la pattuglia. Lo stato di servizio favorevole è stato considerato, risultando la sanzione irrogata più lieve di quella astrattamente applicabile. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la durata del processo.
Nota della Redazione
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