Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata d’ufficio: effetto sul ricorso incidentale (TAR Lazio n. 13125 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte ricorrente determina l’improcedibilità del ricorso principale ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a., potendo essere rilevata anche d’ufficio dal giudice. La declaratoria di improcedibilità del ricorso principale consolida l’atto impugnato, con la conseguenza che il ricorso incidentale, volto a far valere ulteriori cause di esclusione, diviene anch’esso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non essendovi più alcuna utilità concreta per il controinteressato. La definizione in rito della controversia, per la sua natura preliminare, giustifica la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente principale impugnava il provvedimento con cui la Consip S.p.A. aveva disposto l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione del lotto 33 e la sua esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di vigilanza armata. Il ricorso era diretto anche contro lo scorrimento della graduatoria e l’eventuale nuova aggiudicazione in favore del raggruppamento controinteressato. Le società componenti l’ATI seconda classificata si costituivano e proponevano ricorso incidentale, deducendo ulteriori cause di esclusione della ricorrente principale.
Nelle more del giudizio, la società ricorrente rappresentava la sopravvenuta carenza di interesse, non avendo ottenuto l’autorizzazione del Tribunale civile di Palermo alla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 95 d.lgs. n. 14/2019.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preso atto della dichiarazione della ricorrente principale e ha rilevato che la sopravvenuta carenza di interesse rende improcedibile il ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La pronuncia assume rilievo anche in assenza di una formale rinuncia, poiché la carenza di interesse può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non essendo necessaria una manifestazione di volontà in tal senso.
Quanto al ricorso incidentale, il Collegio ne ha dichiarato la corrispondente improcedibilità. La scelta si fonda sulla considerazione che la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale consolida il provvedimento di esclusione e l’annullamento dell’aggiudicazione nei confronti della ricorrente principale. Una volta venuto meno l’interesse della ricorrente principale a coltivare il giudizio, il ricorso incidentale perde la propria funzione, non potendo produrre alcuna utilità concreta in capo ai controinteressati.
La definizione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 35 c.p.a., risponde quindi all’esigenza di non mantenere in vita un giudizio privo di oggetto sostanziale. La decisione si segnala per il principio secondo cui la sorte del ricorso incidentale segue quella del ricorso principale quando l’improcedibilità di quest’ultimo sia determinata da una causa sopravvenuta che elimina la materia del contendere.
Il Tribunale ha infine compensato le spese di lite, in ragione della natura esclusivamente processuale della decisione e della complessità delle questioni sottese, che giustifica un esercizio del potere discrezionale di compensazione ai sensi dell’art. 26 c.p.a.
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Nota della Redazione
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