Liquidazione compenso difensore oltre il limite della contestualità per fase (TAR Emilia-Romagna n. 349 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 non introduce una decadenza a carico del difensore che abbia depositato l’istanza di liquidazione del compenso successivamente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase del giudizio. La norma persegue unicamente una finalità acceleratoria, raccomandando che l’emissione del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla definizione della fase, senza peraltro impedire al giudice di deliberare sulla richiesta in un momento successivo. La liquidazione del compenso può essere disposta anche prima che il competente ufficio finanziario abbia completato la verifica di cui all’art. 127 d.P.R. n. 115/2002, ferma restando la possibilità di revoca del beneficio in caso di accertata insussistenza dei presupposti di legge.

Il Fatto

Il ricorrente, ammesso in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con decreto della competente Commissione, aveva impugnato dinanzi al TAR Emilia-Romagna la revoca del nulla osta al lavoro subordinato e il conseguente diniego dell’autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno. Con sentenza del 20 maggio 2026 il Tribunale aveva accolto in parte il ricorso, confermando definitivamente l’ammissione al beneficio.

Il difensore incaricato aveva depositato l’istanza di liquidazione del compenso in data 26 maggio 2026, ossia dopo la definizione del giudizio. La questione sottoposta al Collegio concerneva la possibilità di provvedere sulla richiesta nonostante l’intervenuta chiusura della fase processuale.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente chiarito la portata dell’art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, evidenziando che la previsione della contestualità tra pronuncia del provvedimento conclusivo e decreto di pagamento non configura un termine decadenziale. La norma persegue invece una finalità meramente acceleratoria, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nel decreto.

Il Collegio ha quindi ritenuto ammissibile la liquidazione richiesta dopo la sentenza di definizione del giudizio, potendo il giudice provvedere anche successivamente. Tale conclusione risulta coerente con la funzione stessa dell’istituto, che garantisce al difensore della parte ammessa al beneficio la certezza del ristoro per l’attività professionale prestata.

Quanto alla verifica di competenza dell’ufficio finanziario sugli atti relativi all’ammissione, il Tribunale ha osservato che nessuna previsione normativa impone di attendere l’esito di tale controllo prima di deliberare sulla liquidazione. L’eventuale successiva revoca del beneficio, in caso di accertata insussistenza dei presupposti, resta comunque salva secondo la disciplina generale dell’istituto.

Il Collegio ha infine verificato l’iscrizione del difensore nello speciale elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, condizione necessaria ai sensi degli artt. 80 e 81 del d.P.R. n. 115/2002. Esclusi profili ostativo, ha determinato il compenso spettante in € 1.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A., applicando il dimezzamento previsto dall’art. 130 d.P.R. n. 115/2002 rispetto ai valori medi tariffari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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