Ricorso amministrativo improcedibile per sopravvenuta cessazione dell’interesse (TAR Lombardia n. 1928 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è nella piena disponibilità della parte, che può dichiararne la cessazione sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. A fronte di una dichiarazione inequivoca di sopravvenuto difetto di interesse, il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, e deve dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese di lite, specie se le parti concordano sul punto.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari e condomini di un immobile milanese, hanno impugnato davanti al TAR Lombardia una serie di atti del Comune di Milano: concessioni di occupazione di suolo pubblico, determinazioni dirigenziali e note di riscontro a un esposto, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere. Si sono costituiti il Comune e il controinteressato, titolare dell’impresa individuale destinataria delle concessioni.

In vista dell’udienza i ricorrenti hanno dichiarato che, dopo la proposizione del ricorso, le parti avevano avviato una trattativa per la definizione bonaria della controversia, conclusa con una intesa. In camera di consiglio hanno precisato che era venuto meno l’interesse al ricorso, insistendo per l’integrale compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata. Ha quindi esaminato la dichiarazione resa dalla parte ricorrente, valutandone l’inequivocità.

Il punto di diritto è processuale. Il processo amministrativo è improntato al principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione. La parte può dichiarare di non avere più interesse alla decisione sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, provocando la presa d’atto del giudice.

Da qui la conseguenza. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione. Non può quindi che dichiarare l’improcedibilità del gravame. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. III, n. 7816 del 2022, Cons. Stato, sez. III, n. 4031 del 2022 e Cons. Stato, sez. IV, n. 968 del 2022.

La decisione applica l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Quanto alle spese, il Collegio le compensa integralmente, considerando sia la natura in rito della decisione sia l’accordo delle parti sul punto, e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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