Riconoscimento titolo abilitante estero e competenza territoriale del TAR periferico (TAR Lombardia n. 1934 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la competenza territoriale si radica in capo al TAR periferico quando l’atto dell’amministrazione centrale, pur adottato in Roma, esplichi i propri effetti esclusivamente nella circoscrizione regionale in cui opera l’ufficio che ha approvato le graduatorie. La pronuncia cautelare di rigetto che non contenga alcun riferimento espresso alla competenza non integra decisione implicita sulla stessa ai sensi dell’art. 92, comma 5, cod. proc. amm. L’avvenuto annullamento dell’atto generale presupposto, disposto dal giudice d’appello, travolge per invalidità derivata il provvedimento applicativo. Ne consegue l’obbligo dell’amministrazione di ripronunciarsi sulle posizioni dei singoli candidati, valutando il possesso del titolo abilitante conseguito in altro Stato membro secondo i principi del diritto dell’Unione.
Il Fatto
Alcuni candidati erano stati inseriti nelle graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. 85 dell’01.02.2018 per la Regione Lombardia. Con nota del 04.11.2019 l’Ufficio Scolastico Regionale li aveva depennati dalle graduatorie regionali, sul presupposto della inidoneità del titolo abilitante all’insegnamento conseguito all’estero, in particolare in Romania.
I ricorrenti hanno impugnato il depennamento davanti al TAR Lombardia, chiedendo il reinserimento nelle graduatorie. Il Ministero si è costituito eccependo in via preliminare l’incompetenza per territorio in favore del TAR Lazio e, nel merito, il rigetto del gravame, richiamando la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la nota ministeriale presupposta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di incompetenza territoriale, ritenendola ammissibile. L’ordinanza cautelare di rigetto non conteneva alcun riferimento alla competenza, né in motivazione né in dispositivo. Non poteva quindi valere come decisione implicita sulla competenza ai sensi dell’art. 15, comma 2, cod. proc. amm., tale da precludere il rilievo in sede di merito.
A sostegno di tale lettura il TAR richiama l’art. 92, comma 5, cod. proc. amm., che esclude espressamente dal novero delle decisioni implicite sulla competenza le ordinanze che disattendono l’istanza cautelare senza riferimento espresso alla questione. Il Collegio si allinea alla sentenza della Corte costituzionale n. 81 del 2022, che in chiave sistematica ha confermato questa impostazione.
Nel merito dell’eccezione, il TAR la ritiene infondata. I ricorrenti avevano impugnato la nota ministeriale davanti al TAR Lazio e, separatamente, le graduatorie approvate dall’USR Lombardia davanti al giudice regionale. Trova applicazione l’art. 13, comma 1, cod. proc. amm., nella lettura dell’Adunanza plenaria n. 13 del 2021: il criterio della sede dell’autorità è sostituito da quello dell’efficacia spaziale quando l’atto centrale produce effetti in un solo ambito territoriale. Si radica così la competenza del TAR Lombardia.
Passando al merito, è fondato il primo motivo. Assume rilievo dirimente l’annullamento della nota MIUR n. 5636 del 2 aprile 2019, disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4825 del 2020. Il giudice d’appello ha statuito che il diniego contrasta con i principi del diritto dell’Unione in materia di riconoscimento automatico dei titoli di formazione rilasciati in altro Stato membro, valorizzando la verifica sulla congruità delle formazioni e non l’erronea valutazione delle autorità estere.
L’annullamento dell’atto presupposto determina l’accoglimento del ricorso, con effetto conformativo: l’amministrazione dovrà ripronunciarsi sulle posizioni dei singoli, tenendo conto dell’annullamento e degli eventuali atti successivi non portati a conoscenza del giudice. Assorbite le ulteriori censure, le spese sono compensate per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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