Prova pratica concorsuale con natura scritta e obbligo di anonimato (TAR Lombardia n. 330 del 09.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La prova denominata pratica che si sostanzi nell’elaborazione di uno scritto, valutabile senza contatto diretto tra candidato e commissione, integra una prova scritta ed è soggetta alla regola dell’anonimato posta dall’art. 14 del d.P.R. n. 487 del 1994. Il nomen iuris adottato dall’amministrazione è irrilevante: rileva la natura effettiva della prova. La violazione della procedura di anonimizzazione determina l’illegittimità delle operazioni concorsuali, senza necessità di dimostrare l’effettivo sviamento della valutazione. L’anonimato non è invece esigibile per la prova pratica in senso proprio, che richiede il contatto diretto tra candidato e commissione.
Il Fatto
Con decreto dipartimentale n. 499 del 21.04.2020 il Ministero dell’Istruzione ha indetto il concorso ordinario per il reclutamento del personale docente. La ricorrente ha partecipato per la classe di concorso A001, conseguendo 80/100 alla prova scritta e 24/100 alla prova pratica, con conseguente impossibilità di superare la soglia di 70 punti, quale media tra prova pratica e colloquio.
La candidata ha impugnato gli esiti della prova pratica e gli atti presupposti, contestando in via principale la violazione del principio di anonimato, avendo la commissione imposto di apporre nome, cognome e data di nascita su ogni elaborato. Con motivi aggiunti ha impugnato le graduatorie finali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la nozione di prova pratica elaborata da Cons. Stato, Sez. III, n. 3323 del 2019: essa postula il contatto diretto tra candidato e commissione, che assiste e verbalizza il modus procedendi, dovendosi valutare la prova di un candidato alla volta. La prova è pratica anche quando si esplichi mediante operazioni intellettuali, purché consista nella dimostrazione di specifiche conoscenze tecniche e non nella trattazione teorica di una questione.
Nel caso concreto la prova assegnata consisteva nella progettazione di una mostra fotografica, con brochure, inviti e sintetica relazione. Si è trattato, secondo il Tribunale, di una prova scritta, la cui valutazione non richiede alcun contatto diretto con il candidato.
La regola dell’anonimato è posta in via generale dall’art. 14 del d.P.R. n. 487 del 1994, che garantisce che i commissari non conoscano l’identità dei concorrenti prima della correzione. La sua funzione è evitare che la valutazione sia sviata dalla conoscenza dell’identità; l’illegittimità sorge dal semplice mancato rispetto della procedura, senza necessità di provare l’effetto distorsivo, come affermato da Consiglio di Stato, ad. plen. n. 27 del 2013 e da Sez. IV n. 5571 del 2018.
Il Tribunale distingue l’ipotesi in cui la prova pratica non è oggettivamente anonimizzabile, perché richiede il contatto diretto con la commissione, e quella in cui essa si risolve in uno scritto. In quest’ultimo caso l’anonimato è espressione dei principi di imparzialità e buona amministrazione e la sua violazione rileva a prescindere dalla qualificazione formale data dall’amministrazione.
Le indicazioni operative della commissione, imponendo i dati identificativi su ogni elaborato, hanno quindi violato la regola. La censura proposta in via principale è fondata, assorbite le ulteriori doglianze. Il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti, con annullamento degli atti impugnati e condanna dell’amministrazione alle spese, liquidate in 1.500,00 euro oltre accessori.
Nota della Redazione
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