Appello amministrativo e onere di specifica censura della sentenza (C.G.A.R.S. n. 428 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo di appello il ricorso deve contenere specifiche censure contro i capi della sentenza gravata, non potendo risolversi nella mera riproposizione dei motivi di prime cure disattesi: l’appello non è un novum iudicium ma una revisio prioris instantiae, con la conseguenza che la difesa meramente reiterativa integra violazione dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm. e determina l’inammissibilità del gravame. L’ordine di demolizione di opere abusive, realizzate in assenza di titolo o in totale difformità dallo stesso, costituisce atto rigidamente vincolato: non richiede specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né comparazione con gli interessi privati, non essendo configurabile un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente. Nel condono, l’onere di provare la data di ultimazione delle opere entro il termine di legge grava sul proprietario. L’indicazione dell’area da acquisire in caso di inottemperanza può essere effettuata nel provvedimento successivo di accertamento.

Il Fatto

Gli appellanti, proprietari di un fondo nel territorio comunale, avevano richiesto nel 2004 la concessione in sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003 per un manufatto iscritto in catasto. Il Comune aveva respinto l’istanza con provvedimento del 14 dicembre 2015 e aveva ingiunto la demolizione con atto del 4 febbraio 2016. I ricorrenti avevano impugnato entrambi gli atti davanti al TAR, che aveva respinto il ricorso; avevano poi proposto motivi aggiunti avverso la nota comunale conseguente a un’istanza di riesame.

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi aggiunti, perché rivolto contro un atto meramente confermativo, e ha respinto nel merito le censure sul diniego di condono e sull’ordine di demolizione. La sentenza è stata appellata davanti al C.G.A.R.S.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione preliminare del Comune: i motivi di appello si limitano a ripetere le censure di primo grado, trascrivendone integralmente il contenuto senza muovere specifiche censure alla sentenza. Richiamando la giurisprudenza amministrativa — Cons. Stato sez. V, 03/03/2025, Cons. Stato n. 577 del 2024, n. 6449 del 2024, n. 1774 del 2024, n. 2035 del 2024, Cons. giust. amm. Sicilia n. 172 del 2024 — la Corte ribadisce che l’appellante deve confutare puntualmente la motivazione della sentenza, onde consentire al giudice di comprendere le ragioni per cui il primo giudice avrebbe dovuto decidere diversamente. L’appello è quindi inammissibile, il che esime dall’esame nel merito.

Anche le doglianze ulteriori sono comunque infondate. Quanto ai motivi aggiunti, la nota impugnata si è limitata a riaffermare la correttezza del procedimento, senza nuova istruttoria né diversa rivalutazione degli interessi: essa è quindi atto meramente confermativo, non impugnabile.

Sul diniego di condono, trattandosi di istanza ai sensi dell’art. 32, comma 25, della legge n. 326/2003, le opere devono risultare ultimate entro il 31 marzo 2003. Grava sul proprietario l’onere della prova della data di ultimazione. Nella specie le fatture prodotte sono inidonee, mentre il Comune ha dimostrato, tramite la comunicazione di inizio lavori e l’aerofotogrammetria regionale, l’inesistenza del fabbricato al maggio 2003.

Sull’ordine di demolizione, non ricorre l’art. 33 d.P.R. n. 380/2001: gli appellanti hanno realizzato opere totalmente difformi dalla concessione assentita, con mutamento di destinazione d’uso da impianto produttivo ad abitazione, integrante grave abuso edilizio. L’ordine è atto vincolato e non richiede motivazione sull’interesse pubblico concreto, non essendo tutelabile l’affidamento alla conservazione dell’illecito permanente. Infine, l’individuazione dell’area da acquisire può avvenire nel successivo provvedimento di accertamento dell’inottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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