Revisione pianta organica farmacie impugnabile solo con prova del pregiudizio concreto (TAR Lazio n. 910 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie in materia di rete di assistenza farmaceutica il titolare di una sede che impugni la revisione della pianta organica comunale deve allegare e provare il pregiudizio concreto derivante dalla riperimetrazione degli ambiti, in termini di minor estensione territoriale, minor bacino demografico e minor fatturato. Quando la delibera non istituisce una nuova sede ma si limita a ridisegnare gli ambiti preesistenti a parità di numero di farmacie, il pregiudizio non costituisce conseguenza indefettibile dell’atto e non può essere presunto. Il giudizio di inammissibilità per difetto di interesse si fonda sugli artt. 39 cod. proc. amm. e 100 cod. proc. civ., posto che l’interesse alla corretta pianificazione è tutelato per legge attraverso il parere dell’Ordine dei farmacisti. La generica aspirazione alla legittimità dell’azione amministrativa non integra la condizione dell’azione.
Il Fatto
Il Comune di Ceccano, con deliberazione di giunta n. 332 del 22 dicembre 2022, ha approvato la revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche, riperimetrando gli ambiti territoriali. L’atto ha riassorbito la settima sede rurale, ha autorizzato il decentramento della sede assegnata a due professionisti sull’ambito n. 6, rimasto vacante, ed ha esercitato la prelazione comunale sull’ambito n. 7.
Il titolare della sede urbana n. 3 ha impugnato la delibera davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione degli artt. 2 e 15, l. n. 475/1968, dell’art. 5, l. n. 362/1991 e dell’art. 11, comma 1, lett. c) e f), d.l. n. 1/2012, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà. Il Comune e i controinteressati hanno eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione e di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica l’atto impugnato come provvedimento di pianificazione dell’assetto territoriale del servizio farmaceutico, espressione di scelte ampiamente discrezionali e di valenza programmatoria. L’interesse alla corretta pianificazione è presidiato per legge dal parere dell’Ordine dei farmacisti, ente esponenziale della categoria, reso nella specie in senso favorevole. Il ricorrente, quindi, non può invocare un interesse generale alla legalità.
Il thema probandum si concentra sull’onere della prova. Il ricorrente ha dichiarato di agire a tutela della corretta individuazione delle aree assegnate al proprio ambito, ma non ha illustrato né documentato le modificazioni topografiche e demografiche peggiorative che la riperimetrazione avrebbe prodotto. Sul danno da sviamento di clientela la prospettazione resta generica: manca qualsiasi elemento volto a comprovare una riduzione del volume d’affari. Il Collegio richiama il principio per cui la libertà di concorrenza impone un rigoroso onere probatorio (tra le altre, TAR Lazio, Latina, sez. I, n. 174 del 2024; Cons. Stato, sez. IV, n. 11367 del 2023).
Il Collegio distingue l’ipotesi dell’istituzione di una nuova sede, che incide sul perimetro delle farmacie preesistenti e legittima il titolare all’impugnazione (Cons. Stato, sez. III, n. 3829 del 2016), dal caso in esame, in cui il numero delle sedi resta invariato e vengono attivate sedi già previste ma a lungo vacanti. In questa seconda ipotesi il pregiudizio non è conseguenza indefettibile della revisione e va dimostrato in concreto, alla luce della diversa distribuzione della popolazione tra ambiti a forte addensamento urbano e ambiti estesi ma non abitati.
Quanto al decentramento della sede dei controinteressati, il Collegio osserva che esso ha collocato la farmacia a grande distanza da quella del ricorrente, riducendo il rischio di sviamento della clientela: la doglianza resta priva di supporto. Sulla prelazione esercitata sull’ambito n. 7, infine, nessuna censura specifica è stata formulata, con consolidamento del provvedimento sul punto.
Il ricorso è pertanto inammissibile per difetto di un interesse personale, diretto, concreto e attuale. Parte ricorrente è condannata alle spese di lite.
Nota della Redazione
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