Ottemperanza: obbligo di esecuzione e penalità limitata agli interessi legali (TAR Lazio n. 10925 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato e l’assenza di giustificazioni da parte dell’Amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni e nomina un Commissario ad acta. La domanda di condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è accolta nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento, quando il titolo esecutivo abbia natura essenzialmente pecuniaria.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, una sentenza passata in giudicato che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma di denaro e al riconoscimento di un punteggio per l’aggiornamento delle graduatorie.
Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al titolo, la ricorrente proponeva ricorso in ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per il ritardo. Il Ministero si costituiva con atto di stile, senza sollevare eccezioni né fornire giustificazioni.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che l’Amministrazione non aveva dimostrato l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal giudicato né aveva addotto alcuna ragione a sostegno della propria inerzia.
Il Collegio ha pertanto ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, nominando il Direttore generale della Direzione competente quale Commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per il caso di ulteriore inottemperanza.
Quanto alla domanda di astreintes, il TAR l’ha accolta, ma ha definito la penalità nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, in applicazione dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La misura è stata calibrata in ragione della natura essenzialmente pecuniaria dell’obbligo, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in complessivi Euro 1.200,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, sulla base dei parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, come da richiamo ai precedenti del Consiglio di Stato.
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Nota della Redazione
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