Istanza di sanatoria tardiva e legittimità dell’acquisizione al patrimonio comunale (TAR Abruzzo n. 145 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accertamento di conformità prevista dall’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 deve essere proposta entro il termine perentorio di novanta giorni fissato dall’ordine di demolizione ovvero, ove la riduzione in pristino non sia possibile, prima dell’irrogazione delle sanzioni alternative di cui agli artt. 33 e 34 d.P.R. n. 380/2001. Nella nozione di “sanzioni amministrative” richiamata dalla norma non rientra l’acquisizione al patrimonio indisponibile di cui all’art. 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico. L’istanza presentata oltre il termine è tardiva e non produce alcun effetto sospensivo sul procedimento demolitorio, né impone una nuova verifica dell’inottemperanza successiva al suo rigetto. Il verbale di sopralluogo della polizia municipale che accerta la mancata demolizione costituisce presupposto idoneo a sorreggere l’atto comunale di acquisizione al patrimonio comunale, che solo realizza l’effetto traslativo e individua l’area acquisita.

Il Fatto

A seguito del sisma del 2009 la ricorrente, divenuta inagibile l’abitazione ove risiedeva con il nucleo familiare, installò su un terreno un manufatto temporaneo in forza di apposita comunicazione. Il Comune contestò opere difformi dalla progettazione comunicata, adottando prima un’ordinanza di sospensione e poi un’ordinanza di demolizione. Il ricorso avverso quest’ultima fu respinto con sentenza passata in giudicato.

La ricorrente presentò quindi istanza di regolarizzazione del manufatto da temporaneo a definitivo, che il Comune rigettò. Accertata la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, il Comune adottò l’atto di acquisizione al patrimonio comunale e immissione in possesso, individuando l’intera particella catastale. Avverso tale atto la ricorrente propose ricorso, deducendo violazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso nel merito. La prima censura riguarda la pretesa inidoneità del verbale di sopralluogo della polizia municipale a integrare l’accertamento dell’inottemperanza, perché intervenuto mentre pendeva l’istanza di sanatoria, che avrebbe sospeso il procedimento demolitorio.

Il Tribunale ritiene l’istanza tardiva. Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2023 dell’11 ottobre 2023, osserva che il termine per l’accertamento di conformità si esaurisce con la scadenza dei novanta giorni previsti dall’ordine di demolizione. Poiché la legittimità dell’ordinanza era stata confermata con sentenza non impugnata, da tale momento ha iniziato a decorrere il termine per adempiere, essendo stata la sospensione cautelare operante solo nelle more del giudizio di primo grado. L’istanza, presentata ben oltre i novanta giorni, non ha quindi prodotto alcun effetto, e non era necessario un nuovo verbale successivo al suo rigetto.

Il Collegio precisa che nella nozione di “sanzioni amministrative” non può farsi rientrare l’acquisizione al patrimonio indisponibile, ma solo le sanzioni alternative degli artt. 33 e 34 del testo unico, superando l’orientamento richiamato dalla ricorrente.

Quanto alla seconda censura, secondo cui mancherebbe un formale atto di accertamento dell’inottemperanza distinto dal verbale, il Tribunale rileva che tale atto esiste ed è lo stesso provvedimento impugnato. Esso reca nell’intestazione la dizione di atto di accertamento per acquisizione, fa proprie le risultanze del verbale, individua l’area da acquisire e dispone la trascrizione nei registri immobiliari.

Richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 714/2023, il Collegio conferma la corretta scansione procedimentale: provvedimento di demolizione con termine di novanta giorni, accertamento dell’inottemperanza tramite verbale, atto di acquisizione che costituisce titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione. L’effetto traslativo si è quindi verificato solo con il provvedimento comunale impugnato. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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