Superbonus e CILAS: il Comune non può contestare lo stato legittimo con il divieto di prosecuzione dell’attività edilizia (TAR Sicilia n. 3748 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione della CILAS per il superbonus non richiede l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile, ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, del d.l. n. 34/2020. Resta impregiudicato il potere del Comune di reprimere gli abusi edilizi accertati, ma l’esonero dall’attestazione non consente di inibire gli effetti della CILAS sul solo presupposto della mancata allegazione. Il Comune non può contestare lo stato legittimo computando esclusivamente le altezze interne risultanti dalla planimetria di primo impianto, senza ricostruire le preesistenze edilizie e senza tener conto dello scostamento strutturale tra altezze interne ed esterne negli edifici di epoca risalente. L’eventuale recupero di volumi preesistenti interni alla sagoma non integra ampliamento, in difetto di un titolo edilizio cartolare e di un aumento del carico urbanistico.

Il Fatto

Il ricorrente presenta al Comune di Messina una CILAS con superbonus per un intervento di miglioramento sismico, efficientamento energetico e sostituzione del tetto in amianto su un immobile di sua proprietà. La pratica viene archiviata e la CILAS esitata favorevolmente dopo accertamento congiunto e successive integrazioni documentali.

Nel maggio 2023 il Comune comunica l’inefficacia della CILAS, contestando una differenza tra l’altezza interna rilevata e quella riportata in planimetria e ravvisando un aumento del volume edilizio. I rilievi del ricorrente, che richiama un solaio ligneo preesistente documentato dalla planimetria del 1939, non modificano l’esito: il divieto di prosecuzione dell’attività edilizia viene confermato. Il ricorrente impugna i due provvedimenti e il silenzio sull’istanza di accesso, deducendo l’assenza dei presupposti normativi, la violazione dei termini di annullamento della CILAS e la carenza di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 119, comma 13-ter, del d.l. n. 34/2020, che esonera la CILAS dall’attestazione dello stato legittimo di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001, richiedendo solo gli estremi del titolo abilitativo o l’attestazione del completamento ante 1967. Tale regime esclude un obbligo specifico in capo all’istante al momento della presentazione, pur restando impregiudicata ogni valutazione sulla legittimità dell’immobile.

Il Tribunale distingue con nettezza i presupposti di legittimità della CILAS dai poteri repressivi del Comune. L’esonero dall’attestazione non impedisce di reprimere abusi accertati; tuttavia, se l’attestazione non è depositata, è preclusa all’Amministrazione la possibilità di inibire per tale sola ragione gli effetti della CILAS.

Nel merito, la planimetria di primo impianto del 1939 costituisce valido indice probatorio di ricostruzione dello stato legittimo ex art. 9-bis, comma 2-bis, del d.P.R. n. 380/2001. Essa rende altamente probabile la presenza di solai lignei con funzione di isolamento termico, volumi non abitabili coerenti con l’epoca di costruzione e la collocazione all’ultimo piano. Il Collegio condivide l’osservazione sul piano terra, dove la misura di m. 2,10 è riferita al rispettivo solaio ligneo a fronte di un interpiano di m. 3,70.

Emerge così un ragionevole e strutturale scostamento tra altezze interne e altezze esterne comprensive dei solai, di cui l’Amministrazione non ha tenuto conto. La contestazione dello stato legittimo fondata sul solo computo delle altezze interne è insufficiente a ricostruire le preesistenze del 1930. La mancata indicazione del solaio nell’atto di compravendita è irrilevante, perché priva di valenza catastale; parimenti inconferente è la mancata descrizione nella CILA del 2021, non avendo il Comune chiarito da quale norma discendesse l’obbligo.

Quanto all’innalzamento delle quote della copertura, il preteso aumento di volumetria è solo ipotizzato. Il recupero di volumi preesistenti interni alla sagoma non integra ampliamento: manca un titolo edilizio cartolare per determinare il volume assentibile e non è prospettato alcun aumento del carico urbanistico. Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento del secondo motivo, e i provvedimenti sono annullati. Spese compensate per complessità e novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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