Revisione prezzi e riconduzione a equità: competenza e giurisdizione (TAR Trentino-Alto Adige n. 140 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di riconduzione del contratto ad equità ai sensi dell’art. 1467 cod. civ. esula dalla giurisdizione amministrativa esclusiva, che l’art. 133, comma 1, lett. e), cod. proc. amm. circoscrive alle controversie in tema di revisione dei prezzi. Il rimedio solutorio della riduzione a equità si colloca nella cornice della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ed è proponibile dinanzi al giudice ordinario. Ne consegue che, rispetto alla decisione dell’amministrazione di non accogliere l’istanza di riconduzione a equità, non sono configurabili i vizi tipici del provvedimento amministrativo, non essendo tale facoltà espressione di potere autoritativo. È pertanto inammissibile, per difetto di giurisdizione, la censura che investa nel merito il diniego di riconduzione a equità, e parimenti inammissibili i vizi formali dedotti a supporto della stessa domanda.

Il Fatto

La società ricorrente, aggiudicataria del lotto quinto di una procedura indetta dalla centrale di committenza provinciale, stipulava a inizio 2020 una convenzione quadro per la fornitura di derrate alimentari. A valle della convenzione, la Comunità comprensoriale resistente concludeva il contratto attuativo mediante ordine di acquisto.

Nel biennio 2021-2022 la società chiedeva la revisione e l’adeguamento dei prezzi, invocando gli aumenti dei costi seguiti alla pandemia e al conflitto in Ucraina. La centrale di committenza rigettava le istanze. La società si rivolgeva allora alla Comunità comprensoriale, titolare del contratto attuativo, che con nota del 16.11.2022 respingeva la richiesta senza preavviso di rigetto. Contro tale diniego è proposto il ricorso, con reiterazione dell’impugnazione della nota della centrale di committenza del 5.8.2022 e domanda di accertamento del diritto all’adeguamento.

La Motivazione della Corte

Il collegio affronta anzitutto l’eccezione di ne bis in idem sollevata dalla centrale di committenza. Un ricorso con identici petitum e causa petendi era già stato proposto avverso il medesimo provvedimento del 5.8.2022. Il principio opera anche quando la prima causa non sia definita con sentenza passata in giudicato: rileva la mera proposizione del ricorso. La nota della centrale, inoltre, non costituisce atto presupposto della decisione della Comunità comprensoriale, assunta in piena autonomia nella gestione del contratto attuativo. L’impugnazione è quindi improcedibile in quella parte.

Quanto al primo motivo, il Tribunale ne dichiara l’inammissibilità. La ricorrente non formula un vizio di incompetenza, ma si limita a chiedere una preventiva verifica della competenza, richiesta non ammessa nel processo amministrativo. Il quinto motivo è inammissibile per difetto di interesse, vertendo su argomenti della sentenza n. 271/2022 del TRGA estranei alla ragione del diniego impugnato.

Il nucleo della decisione riguarda il secondo, terzo e quarto motivo, suggestivamente investiti dalla questione di giurisdizione sollevata d’ufficio ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm.. Tutte le censure concernono il rifiuto di riconoscere la riconduzione a equità ex art. 1467 cod. civ.. La quarta doglianza, di carattere sostanziale, esula dalla giurisdizione amministrativa esclusiva: l’art. 133, comma 1, lett. e), cod. proc. amm. la limita alle controversie sulla revisione dei prezzi, mentre la riconduzione a equità si inserisce nel rimedio solutorio, esperibile dinanzi al giudice ordinario. Il collegio richiama Cons. Stato, sez. V, n. 9212 del 2024, oltre a proprie precedenti pronunce.

Nemmeno i vizi formali del secondo e terzo motivo sono configurabili. La facoltà di proporre la riconduzione a equità non è ascrivibile all’esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione: rispetto alla decisione assunta in proposito non si predicano i vizi tipici del provvedimento amministrativo, né l’omesso preavviso di rigetto né la motivazione apparente.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile nella parte relativa al provvedimento della centrale di committenza e inammissibile per il resto, con condanna della ricorrente alle spese in favore di ciascuna resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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