Ottemperanza al giudicato e Carta docente (TAR Sicilia n. 1678 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e la definitività del titolo esecutivo. Ove l’amministrazione sia rimasta inerte, il TAR ordina l’adempimento entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. La nomina del commissario, assicurando l’esecuzione in forma specifica, rende manifestamente iniqua la concessione delle ulteriori misure coercitive di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con conseguente reiezione della relativa istanza.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, con sentenza n. 3240/2024 del 12.06.2024, aveva accertato il diritto della ricorrente, docente non di ruolo, a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito agli adempimenti conseguenti.

Notificata la sentenza il 09.10.2024, l’amministrazione non dava attuazione al decisum. Decorso il termine dilatorio, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato e, in via ulteriore, le misure coercitive di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’amministrazione si costituiva con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’azione esecutiva. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo risulta rispettato, essendo il ricorso notificato dopo 168 giorni. È parimenti comprovato il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dalla Segreteria il 08.01.2025: requisito necessario quando l’ottemperanza non riguardi pronunce del giudice amministrativo, come affermato dal Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905.

Nel merito, la pretesa della ricorrente trova fondamento nel titolo esecutivo. Il TAR ordina quindi all’amministrazione di porre in essere tutti gli adempimenti necessari a consentire la fruizione del beneficio, alle medesime condizioni riconosciute ai docenti di ruolo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di perdurante inerzia, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega a funzionario apicale del medesimo ufficio, perché assicuri l’ottemperanza entro ulteriori 60 giorni dal vano scadere del primo termine.

La nomina del commissario — osserva il TAR — garantisce comunque un’esecuzione in forma specifica, ancorché sostitutiva, degli adempimenti a carico dell’amministrazione. Da ciò deriva la manifesta iniquità della concessione delle ulteriori misure richieste ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la reiezione della relativa istanza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con condanna dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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