Silenzio-inadempimento nella VIA: termini perentori e rimborso oneri istruttori (TAR Sardegna n. 15 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente sulla richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale è illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006. I termini del procedimento di VIA sono perentori e la loro violazione obbliga l’Amministrazione a concludere il procedimento con provvedimento espresso, senza che rilievi possano assumere la priorità nella trattazione delle istanze basata sulla potenza dell’impianto o il numero elevato di procedimenti pendenti. Il parere negativo del Ministero della Cultura non è idoneo a far venir meno il silenzio, né elide l’obbligo del MASE di pronunciarsi. La mancata conclusione del procedimento nel termine di cui all’art. 25, comma 2-bis, comporta in via automatica il rimborso al proponente del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria versati, quale speciale indennizzo per ritardo procedimentale.
Il Fatto
La società ricorrente presentava in data 17 ottobre 2023, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo a un impianto di produzione di energia solare di potenza pari a 24,195 MWp e alle opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, da realizzare in Comune di Isili. Decorsi infruttuosamente sia il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione del pubblico sia il termine di centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, senza che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC avesse predisposto lo schema di provvedimento di VIA né che il MASE avesse definito il procedimento, la società proponeva ricorso avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna al rimborso del 50% degli oneri istruttori versati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, dando continuità all’orientamento consolidato del Tribunale e della giurisprudenza amministrativa in controversie analoghe. Ha rilevato che l’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 impone alla Commissione di esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, con successiva adozione del provvedimento di VIA da parte del direttore generale del Ministero nei successivi trenta giorni. Il comma 7 del medesimo articolo qualifica espressamente tutti i termini del procedimento come perentori ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Quanto alla lamentata situazione di sovraccarico degli uffici, il TAR ha chiarito che l’introduzione di un criterio di priorità nella trattazione delle istanze basato sulla maggiore potenza dell’impianto non può legittimare il mancato rispetto dei termini procedimentali relativi ad altri progetti, che sono comunque funzionali al perseguimento degli obiettivi energetici nazionali. La difficoltà operative dell’Amministrazione non può ridondare a danno del privato istante né giustificare lo sforamento dei termini normativamente imposti, dovendo trovare soluzione attraverso adeguate misure organizzative interne.
Il Collegio ha altresì escluso che l’adozione del parere negativo del Ministero della Cultura fosse idonea a far venir meno il silenzio. Tale parere, non vincolante ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 199/2021, non conclude l’iter procedimentale e non determina un arresto, restando al MASE la possibilità di attivare la procedura di composizione del contrasto prevista dall’art. 5 della legge n. 400/1988.
Quanto alla domanda di rimborso, il Tribunale ha riconosciuto che l’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006 configura una speciale figura di indennizzo per ritardo procedimentale, la cui conseguenza discende in via diretta e automatica dallo spirare del termine perentorio previsto dal comma 2-bis. Il MASE è stato pertanto condannato alla restituzione della somma di euro 4.216,55, pari al 50% del contributo versato a titolo di oneri istruttori, previa verifica dell’effettivo versamento.
Il ricorso è stato accolto integralmente, con ordine alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di predisporre lo schema di provvedimento di VIA entro sessanta giorni, al Direttore generale della Transizione ecologica di adottare il provvedimento conclusivo nei successivi sessanta giorni e al Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile, quale titolare del potere sostitutivo, di provvedere entro i successivi novanta giorni in caso di ulteriore inadempimento. Le spese di lite sono state compensate per la parziale novità della questione.
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Nota della Redazione
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