Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Lombardia n. 403 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non potendo il giudice pronunciarsi nel merito quando la pretesa è divenuta priva di utilità per il ricorrente. La declaratoria di improcedibilità presuppone una dichiarazione processuale della parte dalla quale risulti il venir meno dell’interesse, senza che residui alcun vantaggio concreto perseguibile. La compensazione delle spese costituisce esito coerente con la natura in rito della decisione e con l’andamento complessivo del giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato gli atti con cui l’ATS e la Regione Lombardia avevano subordinato l’assegnazione delle risorse aggiuntive e il riconoscimento delle quote obiettivo di budget contrattuale al mantenimento di un volume di prestazioni ambulatoriali pari o superiore a quello erogato nel 2019 e nel 2022. Con il ricorso introduttivo e con due successivi motivi aggiunti la società ha esteso l’impugnazione agli schemi di contratto, alle delibere regionali di riferimento e agli atti di monitoraggio con cui l’ATS aveva ritenuto solo parzialmente raggiunti gli obiettivi per il 2023.
Nel corso del giudizio sono intervenute interlocuzioni tra le parti e sono stati adottati correttivi idonei ad agevolare il conseguimento degli obiettivi e ad attenuare le conseguenze del mancato raggiungimento. All’esito della liquidazione del saldo definitivo delle prestazioni per il 2023, la ricorrente ha dichiarato di non aver subito pregiudizi apprezzabili dagli atti impugnati e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto la domanda proposta dalla ricorrente in vista dell’udienza di merito, qualificandola come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ha quindi rilevato che, in presenza di tale dichiarazione, non residua alcuna utilità concreta riconducibile all’esito del giudizio e che il ricorso non può essere deciso nel merito.
Il fondamento normativo è individuato nell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che disciplina la declaratoria di improcedibilità del ricorso. Il Tribunale ha richiamato sul punto un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, citando Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981, id., V, 21 settembre 2020, n. 5486, id., 2 gennaio 2020, n. 38, id., VI, 25 febbraio 2019, n. 1278 e id., IV, 12 settembre 2016, n. 3848, a conferma che la sopravvenuta carenza di interesse impone la pronuncia in rito.
La verifica dell’interesse è stata condotta in concreto: il Tribunale ha valorizzato la circostanza che la liquidazione del saldo definitivo delle prestazioni ambulatoriali per il 2023 aveva escluso conseguenze pregiudizievoli per la ricorrente. I correttivi adottati in corso di causa hanno inciso sul rapporto sostanziale, privando di utilità la pronuncia richiesta.
Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate in considerazione dell’andamento complessivo della causa e della natura in rito della decisione. La scelta evita di addossare l’onere a una parte che ha comunque visto modificarsi la situazione sostanziale in corso di giudizio. Il dispositivo dichiara pertanto improcedibili il ricorso principale e i motivi aggiunti, con spese compensate e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.