L’oscuramento ex art. 48-bis non copre l’intero credito erariale (TAR Sicilia n. 481 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. il ricorrente prova il fatto costitutivo del diritto, cioè l’esistenza del titolo esecutivo passato in giudicato e l’ammontare del credito; incombe invece sull’amministrazione, per l’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’integrale adempimento e dunque l’estinzione del diritto azionato. La sospensione dei pagamenti disposta in applicazione dell’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973, per la verifica di debiti tributari, non può eccedere l’ammontare del debito comunicato all’esito del controllo. Ne consegue che, ove il debito erariale sia inferiore al credito vantato dal beneficiario, l’amministrazione deve comunque liquidare la differenza. La mancata contestazione specifica del conteggio prodotto dalla parte consolida il quadro probatorio a favore del ricorrente.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono iure hereditatis per ottenere l’esecuzione di una sentenza della Corte d’Appello di Messina con cui era stato riconosciuto, a titolo di risarcimento ex legge n. 210/1992 per i danni subiti dalla congiunta, il diritto a percepire dal Ministero della Salute una somma complessiva, oltre interessi compensativi e legali e spese di lite per i due gradi di merito e per la legittimità. Il titolo era stato notificato, munito di formula esecutiva e divenuto definitivo a seguito della declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione.

Il Ministero, secondo i ricorrenti, non aveva dato spontanea esecuzione. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha sostenuto di aver liquidato gli importi dopo la notifica del ricorso, nulla corrispondendo a uno dei ricorrenti perché, dalla verifica presso l’Agenzia delle Entrate, era emersa una sua posizione debitoria tributaria. I ricorrenti hanno contestato l’esecuzione parziale con un analitico prospetto di calcolo, lamentando anche l’omessa liquidazione della quota spettante a chi aveva un debito nettamente inferiore al credito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene sussistenti tutti i presupposti dell’ottemperanza: la pretesa si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, è decorso il termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e non risulta l’esatto e integrale adempimento. Il thema decidendum si concentra quindi sulla ripartizione dell’onere probatorio.

Il Tribunale richiama l’art. 2697 c.c.: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli. I ricorrenti hanno fornito la prova del fatto costitutivo secondo l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell’ammontare del credito mediante il conteggio prodotto. Spettava pertanto al Ministero dimostrare l’estinzione del diritto per integrale pagamento.

Tale prova è mancata. L’amministrazione, neppure con la relazione depositata dopo il rinvio concesso in udienza, ha preso posizione sulle contestazioni relative all’esatto pagamento e al conteggio avversario, rimasto così non contestato. Ne deriva che residua in capo al Ministero parte del debito, nella misura risultante da un aggiornato calcolo che tenga conto degli interessi ulteriormente maturati.

Quanto alla posizione del ricorrente titolare del debito tributario, il Collegio esclude che la verifica presso l’Agenzia delle Entrate esima del tutto il Ministero dal corrispondere le somme dovute. In base al combinato disposto dell’art. 3 del D.M. 40/2008, attuativo dell’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973, e dei commi 4-bis e 4-ter dell’art. 1 del D.L. n. 16/2012, convertito con legge n. 44/2012, la sospensione del pagamento non può eccedere l’ammontare del debito comunicato. Essendo il debito inferiore al credito, l’amministrazione avrebbe dovuto liquidare almeno la differenza, nelle more del termine di cui al comma 4 dell’art. 3 del D.M. 40/2008.

Il ricorso è quindi accolto, con ordine al Ministero di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, e nomina sin d’ora del Commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione del personale, dell’organizzazione e del bilancio, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di novanta giorni. Il Collegio non fissa invece la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., considerati il parziale adempimento, il riconoscimento degli interessi fino all’effettivo soddisfo e le difficoltà legate ai vincoli normativi e di bilancio. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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